Il saggio affronta temi e questioni risalenti al consumatore di alimenti, in una prospettiva di specificità, alla luce della disciplina comunitaria. Il reg. Ce n. 178/2002, infatti, prevede la nozione di «consumatore finale», quale soggetto che non utilizzi il prodotto alimentare nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare. Inoltre, vengono esaminate le procedure volte a tutelare l'acquirente in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti. In tale scenario, assume particolare importanza la rintracciabilità, intesa come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi (art. 3, reg. Ce n. 178/2002). Il contributo ha riguardato anche l'esame dell'art. 14 della general food law, volto a inquadrare i requisiti di sicurezza degli alimenti e fondato sul principio in base al quale "gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato".
Per una rilettura sistematica del “consumatore di alimenti”: brevi riflessioni / Aversano, F.. - (2005), pp. 379-411.
Per una rilettura sistematica del “consumatore di alimenti”: brevi riflessioni
AVERSANO, F.
Writing – Original Draft Preparation
2005
Abstract
Il saggio affronta temi e questioni risalenti al consumatore di alimenti, in una prospettiva di specificità, alla luce della disciplina comunitaria. Il reg. Ce n. 178/2002, infatti, prevede la nozione di «consumatore finale», quale soggetto che non utilizzi il prodotto alimentare nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare. Inoltre, vengono esaminate le procedure volte a tutelare l'acquirente in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti. In tale scenario, assume particolare importanza la rintracciabilità, intesa come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi (art. 3, reg. Ce n. 178/2002). Il contributo ha riguardato anche l'esame dell'art. 14 della general food law, volto a inquadrare i requisiti di sicurezza degli alimenti e fondato sul principio in base al quale "gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato".| File | Dimensione | Formato | |
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