Come per il fallimento, la liquidazione giudiziale, finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti, mira, sostanzialmente, all’apprensione dei beni, alla liquidazione dell’attivo ed al riparto tra i creditori. Ma la ratio di passare alla liquidazione, da parte del legislatore, sembra risiedere nell’eliminare, seppur solo lessicalmente, il disvalore sociale connesso al termine fallimento, a favore di una concezione che ritenga prevalente un interesse diverso rispetto a quello della sola espulsione dell’impresa insolvente dal mercato con finalità unicamente punitive.
Articolo 322. Bancarotta fraudolenta / Longobardo, Carlo. - 1:(2024), pp. 1710-1721.
Articolo 322. Bancarotta fraudolenta
Carlo Longobardo
2024
Abstract
Come per il fallimento, la liquidazione giudiziale, finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti, mira, sostanzialmente, all’apprensione dei beni, alla liquidazione dell’attivo ed al riparto tra i creditori. Ma la ratio di passare alla liquidazione, da parte del legislatore, sembra risiedere nell’eliminare, seppur solo lessicalmente, il disvalore sociale connesso al termine fallimento, a favore di una concezione che ritenga prevalente un interesse diverso rispetto a quello della sola espulsione dell’impresa insolvente dal mercato con finalità unicamente punitive.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


