La relazione affronta il tema del regionalismo differenziato alla luce del restringimento progressivo degli spazi costituzionali entro cui il processo autonomistico può legittimamente svilupparsi, secondo quanto stabilito dalla sent. 192/2024 della Corte costituzionale. Muovendo proprio dal giudizio di legittimità costituzionale e dalla successiva decisione sull’ammissibilità del referendum, l’intervento ricostruisce il regionalismo differenziato non come mero problema di tecnica legislativa o di distribuzione amministrativa delle competenze, ma come questione che investe l’equilibrio complessivo della forma di Stato, il principio di eguaglianza e la tenuta dell’unità repubblicana. Particolare attenzione è dedicata al seguito legislativo, inteso come banco di prova della capacità del Parlamento di riappropriarsi di una funzione di indirizzo e garanzia, evitando che l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. si traduca in una frammentazione dei diritti e in una torsione pattizia del regionalismo incompatibile con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
titolo della relazione: Modelli di regionalismo, sussidiarietà e paradigma efficientista nelle decisioni della Corte sulla autonomia differenziata / Parisi, Stefania. - (2025). ( L’orizzonte ristretto del regionalismo differenziato: giudizio di legittimità, ammissibilità referendaria, seguito legislativo Aula Guarino, Corso Umberto I, 40, Napoli 2 aprile 2025).
titolo della relazione: Modelli di regionalismo, sussidiarietà e paradigma efficientista nelle decisioni della Corte sulla autonomia differenziata
stefania parisi
2025
Abstract
La relazione affronta il tema del regionalismo differenziato alla luce del restringimento progressivo degli spazi costituzionali entro cui il processo autonomistico può legittimamente svilupparsi, secondo quanto stabilito dalla sent. 192/2024 della Corte costituzionale. Muovendo proprio dal giudizio di legittimità costituzionale e dalla successiva decisione sull’ammissibilità del referendum, l’intervento ricostruisce il regionalismo differenziato non come mero problema di tecnica legislativa o di distribuzione amministrativa delle competenze, ma come questione che investe l’equilibrio complessivo della forma di Stato, il principio di eguaglianza e la tenuta dell’unità repubblicana. Particolare attenzione è dedicata al seguito legislativo, inteso come banco di prova della capacità del Parlamento di riappropriarsi di una funzione di indirizzo e garanzia, evitando che l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. si traduca in una frammentazione dei diritti e in una torsione pattizia del regionalismo incompatibile con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
3. APRILE 2_Locandina 2.04.25.pdf
accesso aperto
Descrizione: locandina convegno
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Dominio pubblico
Dimensione
2.63 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.63 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


