In questa continua tensione dialettica tra efficienza e garanzie, reputo necessario soffermare la mia relazione sulla nullità degli atti processuali per verificare con Voi se essa sia tra le cause dell'irragionevole durata del processo, dal momento che l’effetto conseguente alla dichiarazione di nullità è la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito (art.185.c.p.p.), oltre a considerare la propagazione del vizio a tutti gli atti consecutivi che dipendono da esso. Dico da subito che non è nella legge la causa della trasformazione della nullità da rimedio di garanzia a ‘patologia’ del processo. Il punto di crisi è da ricercare sul versante applicativo e, cioè, nell’ inquadramento del genus e del relativo regime. Se si individua correttamente la logica interna all'insieme di disposizioni che regolano l'operatività della sanzione, si scopre che il filo rosso della tassatività tesse le trame della disciplina; che le ipotesi di nullità assoluta sono rigorosamente limitate; che le parti rivestono un ruolo centrale nell'attivazione del meccanismo attraverso moduli partecipativi di responsabilizzazione; che quest'area sanzionatoria è chiusa alla creatività della giurisprudenza e, quindi, alla teoria del pregiudizio effettivo, nonché a pretestuose manovre dilatorie. D’altra parte, la tassatività mette al riparo il processo dall’abuso della sanzione, costruendo piuttosto una disciplina in cui prevalgono limiti e rimedi. . Ed è altrettanto certo che tale sistema di limiti e rimedi non comprenda alcun riferimento all’onere di provare il pregiudizio effettivo causato dall’inosservanza. Il sistema è a fattispecie chiuse, rispetto alle quali il legislatore ha valutato ex ante il disvalore dell’atto non conforme al modello. La vera sfida interpretativa è quella di dimostrare l'esistenza di una razionalità intrinseca a fondamento dell’insieme normativo di cui agli artt. 177-178-179-180-181-182-183-184 e 185 c.p.p.
La nullità nel sistema processuale penale / Iasevoli, Clelia. - (2024). ( La nullità nel sistema processuale penale VI piano, Via Marina n.33, 14 novembre 2024).
La nullità nel sistema processuale penale
Clelia Iasevoli
2024
Abstract
In questa continua tensione dialettica tra efficienza e garanzie, reputo necessario soffermare la mia relazione sulla nullità degli atti processuali per verificare con Voi se essa sia tra le cause dell'irragionevole durata del processo, dal momento che l’effetto conseguente alla dichiarazione di nullità è la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito (art.185.c.p.p.), oltre a considerare la propagazione del vizio a tutti gli atti consecutivi che dipendono da esso. Dico da subito che non è nella legge la causa della trasformazione della nullità da rimedio di garanzia a ‘patologia’ del processo. Il punto di crisi è da ricercare sul versante applicativo e, cioè, nell’ inquadramento del genus e del relativo regime. Se si individua correttamente la logica interna all'insieme di disposizioni che regolano l'operatività della sanzione, si scopre che il filo rosso della tassatività tesse le trame della disciplina; che le ipotesi di nullità assoluta sono rigorosamente limitate; che le parti rivestono un ruolo centrale nell'attivazione del meccanismo attraverso moduli partecipativi di responsabilizzazione; che quest'area sanzionatoria è chiusa alla creatività della giurisprudenza e, quindi, alla teoria del pregiudizio effettivo, nonché a pretestuose manovre dilatorie. D’altra parte, la tassatività mette al riparo il processo dall’abuso della sanzione, costruendo piuttosto una disciplina in cui prevalgono limiti e rimedi. . Ed è altrettanto certo che tale sistema di limiti e rimedi non comprenda alcun riferimento all’onere di provare il pregiudizio effettivo causato dall’inosservanza. Il sistema è a fattispecie chiuse, rispetto alle quali il legislatore ha valutato ex ante il disvalore dell’atto non conforme al modello. La vera sfida interpretativa è quella di dimostrare l'esistenza di una razionalità intrinseca a fondamento dell’insieme normativo di cui agli artt. 177-178-179-180-181-182-183-184 e 185 c.p.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


