In un'ottica de jure condendo prevedere la nullità assoluta per difetto di capacità del giudice significherebbe estendere il vizio a tutte le situazioni in cui a mancare siano le condizioni inerenti alla figura del giudice, che non risultano espressamente escluse, nell'intento di superare gli stretti ambiti della speculazione teorica del distinguo tra capacità generica e capacità specifica. Per questa via assumerebbero rilevanza ad es. le situazioni di incompetenza funzionale, dedotte dall’attribuzione di specifica funzione all’organo e/o al singolo giudice in ragione dei “compiti di istituto” a ciascuno affidati, nella esclusività del potere così conferito e nella peculiarità dell’oggetto della singola vicenda processuale», e ciò proprio per identificare il limite all’esercizio della funzione da parte di un determinato giudice. Parimenti, prevedere la nullità assoluta per l’esercizio dell’azione penale al di fuori dei casi e modi previsti dalla legge significherebbe superare l'incertezza interpretativa sulle regole di comportamento e sul silenzio normativo quanto al rimedio sanzionatorio per i vizi della richiesta del pubblico ministero di accesso alle procedure differenziate.
La nullità assoluta per il difetto di capacità del giudice e per l'esercizio dell'azione penale al di fuori dei casi e modi consentiti / Iasevoli, Clelia. - (2025). ( Tornare a San Giorgio per un nuovo codice accusatorio Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, Fondazione Giorgio Cini 14 marzo 2025).
La nullità assoluta per il difetto di capacità del giudice e per l'esercizio dell'azione penale al di fuori dei casi e modi consentiti
Clelia Iasevoli
2025
Abstract
In un'ottica de jure condendo prevedere la nullità assoluta per difetto di capacità del giudice significherebbe estendere il vizio a tutte le situazioni in cui a mancare siano le condizioni inerenti alla figura del giudice, che non risultano espressamente escluse, nell'intento di superare gli stretti ambiti della speculazione teorica del distinguo tra capacità generica e capacità specifica. Per questa via assumerebbero rilevanza ad es. le situazioni di incompetenza funzionale, dedotte dall’attribuzione di specifica funzione all’organo e/o al singolo giudice in ragione dei “compiti di istituto” a ciascuno affidati, nella esclusività del potere così conferito e nella peculiarità dell’oggetto della singola vicenda processuale», e ciò proprio per identificare il limite all’esercizio della funzione da parte di un determinato giudice. Parimenti, prevedere la nullità assoluta per l’esercizio dell’azione penale al di fuori dei casi e modi previsti dalla legge significherebbe superare l'incertezza interpretativa sulle regole di comportamento e sul silenzio normativo quanto al rimedio sanzionatorio per i vizi della richiesta del pubblico ministero di accesso alle procedure differenziate.| File | Dimensione | Formato | |
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