Diversi sono gli spazi attraverso cui la giustizia riparativa ha potuto ‘innervarsi’. L’accertamento della personalità, di cui all’art. 9 d.P.R. 448/88, rappresenta il primo spazio attraverso cui il pubblico ministero e il giudice possono coinvolgere anche gli operatori degli uffici di mediazione, al fine di assumere informazioni utili per valutare l’opportunità di iniziare un programma di giustizia riparativa tra l’autore del reato e la vittima. L’approfondimento della situazione di disagio è pretesa dagli artt. 3 e 31 della Costituzione: queste norme richiedono scelte di politica criminale proiettate alla presa in carico del disagio e alla promozione del soggetto deviante, tramite misure che corrispondono ai principi di personalizzazione, differenziazione e sussidiarietà. Il fatto reato diventa l’occasione per intercettare il disagio giovanile e assumere quelle misure, seppure non prive di una componente afflittivo-retributiva, sono volte, per un verso, al contrasto della devianza e, per altro verso, alla cura dei bisogni educativi. Sicchè il processo minorile diventa il ‘luogo’ per offrire al minore l’occasione per emanciparsi dalle cause, che hanno indotto l’atto deviante, attuando i principi costituzionali secondo cui «la Repubblica protegge la gioventù ed è suo compito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona».
Giustizia riparativa e diritto all'educazione del minore / Iasevoli, Clelia. - (2024). (Intervento presentato al convegno La giustizia riparativa tenutosi a Sala dei Baroni del Castello Maschio Angioino, Napoli nel 23 settembre 2024).
Giustizia riparativa e diritto all'educazione del minore
Clelia Iasevoli
2024
Abstract
Diversi sono gli spazi attraverso cui la giustizia riparativa ha potuto ‘innervarsi’. L’accertamento della personalità, di cui all’art. 9 d.P.R. 448/88, rappresenta il primo spazio attraverso cui il pubblico ministero e il giudice possono coinvolgere anche gli operatori degli uffici di mediazione, al fine di assumere informazioni utili per valutare l’opportunità di iniziare un programma di giustizia riparativa tra l’autore del reato e la vittima. L’approfondimento della situazione di disagio è pretesa dagli artt. 3 e 31 della Costituzione: queste norme richiedono scelte di politica criminale proiettate alla presa in carico del disagio e alla promozione del soggetto deviante, tramite misure che corrispondono ai principi di personalizzazione, differenziazione e sussidiarietà. Il fatto reato diventa l’occasione per intercettare il disagio giovanile e assumere quelle misure, seppure non prive di una componente afflittivo-retributiva, sono volte, per un verso, al contrasto della devianza e, per altro verso, alla cura dei bisogni educativi. Sicchè il processo minorile diventa il ‘luogo’ per offrire al minore l’occasione per emanciparsi dalle cause, che hanno indotto l’atto deviante, attuando i principi costituzionali secondo cui «la Repubblica protegge la gioventù ed è suo compito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona».| File | Dimensione | Formato | |
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