Diversi sono gli spazi attraverso cui la giustizia riparativa ha potuto ‘innervarsi’. L’accertamento della personalità, di cui all’art. 9 d.P.R. 448/88, rappresenta il primo spazio attraverso cui il pubblico ministero e il giudice possono coinvolgere anche gli operatori degli uffici di mediazione, al fine di assumere informazioni utili per valutare l’opportunità di iniziare un programma di giustizia riparativa tra l’autore del reato e la vittima. L’approfondimento della situazione di disagio è pretesa dagli artt. 3 e 31 della Costituzione: queste norme richiedono scelte di politica criminale proiettate alla presa in carico del disagio e alla promozione del soggetto deviante, tramite misure che corrispondono ai principi di personalizzazione, differenziazione e sussidiarietà. Il fatto reato diventa l’occasione per intercettare il disagio giovanile e assumere quelle misure, seppure non prive di una componente afflittivo-retributiva, sono volte, per un verso, al contrasto della devianza e, per altro verso, alla cura dei bisogni educativi. Sicchè il processo minorile diventa il ‘luogo’ per offrire al minore l’occasione per emanciparsi dalle cause, che hanno indotto l’atto deviante, attuando i principi costituzionali secondo cui «la Repubblica protegge la gioventù ed è suo compito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona».

Giustizia riparativa e diritto all'educazione del minore / Iasevoli, Clelia. - (2024). (Intervento presentato al convegno La giustizia riparativa tenutosi a Sala dei Baroni del Castello Maschio Angioino, Napoli nel 23 settembre 2024).

Giustizia riparativa e diritto all'educazione del minore

Clelia Iasevoli
2024

Abstract

Diversi sono gli spazi attraverso cui la giustizia riparativa ha potuto ‘innervarsi’. L’accertamento della personalità, di cui all’art. 9 d.P.R. 448/88, rappresenta il primo spazio attraverso cui il pubblico ministero e il giudice possono coinvolgere anche gli operatori degli uffici di mediazione, al fine di assumere informazioni utili per valutare l’opportunità di iniziare un programma di giustizia riparativa tra l’autore del reato e la vittima. L’approfondimento della situazione di disagio è pretesa dagli artt. 3 e 31 della Costituzione: queste norme richiedono scelte di politica criminale proiettate alla presa in carico del disagio e alla promozione del soggetto deviante, tramite misure che corrispondono ai principi di personalizzazione, differenziazione e sussidiarietà. Il fatto reato diventa l’occasione per intercettare il disagio giovanile e assumere quelle misure, seppure non prive di una componente afflittivo-retributiva, sono volte, per un verso, al contrasto della devianza e, per altro verso, alla cura dei bisogni educativi. Sicchè il processo minorile diventa il ‘luogo’ per offrire al minore l’occasione per emanciparsi dalle cause, che hanno indotto l’atto deviante, attuando i principi costituzionali secondo cui «la Repubblica protegge la gioventù ed è suo compito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona».
2024
Giustizia riparativa e diritto all'educazione del minore / Iasevoli, Clelia. - (2024). (Intervento presentato al convegno La giustizia riparativa tenutosi a Sala dei Baroni del Castello Maschio Angioino, Napoli nel 23 settembre 2024).
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
locandina giustizia riparativa.pdf

accesso aperto

Descrizione: locandina
Tipologia: Altro materiale allegato
Licenza: Dominio pubblico
Dimensione 2.87 MB
Formato Adobe PDF
2.87 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/997410
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact