Il percorso di rieducazione del minore, introdotto dal decreto legge n. 123 del 2023, come misura di contrasto alla criminalità minorile, è strutturato come una proposta di definizione anticipata del procedimento che il pubblico ministero può notificare al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale durante le indagini preliminari. Si tratta di una procedura destrutturata nelle forme. In particolare, la semplificazione è accentuata quanto all’esercizio informale dell’azione penale, all’accertamento del fatto in forma sommaria, ad una significativa restrizione dei tempi, alla competenza funzionale attribuita al giudice monocratico per le indagini preliminari, all’intervento ridotto dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. La ratio sarebbe quella di applicare una procedura sommaria a fronte di un reato non particolarmente offensivo, tuttavia non occasionale, per addivenire ad una sentenza di proscioglimento per estinzione di reato all’esito dello svolgimento di determinate attività, individuate dallo stesso minore, a sfondo socio-lavorativo. Il meccanismo potrebbe essere efficace in una logica preventiva e retributiva, ma è sicuramente inadeguato in una prospettiva capace di porre al centro il minore e di cogliere le cause esogene ed endogene della condotta deviante. In altri termini, è proprio dietro alla commissione di un reato non particolarmente grave, né punito severamente dalla legge, che possono celarsi significativi bisogni educativi, che esulano dall’attività di indagine penale propriamente intesa.

Art. 27 bis DPR 448 del 1988 / Iasevoli, Clelia. - (2024). (Intervento presentato al convegno Devianza minorile a Napoli: quali risposte tenutosi a Chiesa della SS.Trinità, Arciconfraternita dei Pellegrini, Via Portamedina, 41, Napoli nel 10 dicembre 2024).

Art. 27 bis DPR 448 del 1988

Clelia Iasevoli
2024

Abstract

Il percorso di rieducazione del minore, introdotto dal decreto legge n. 123 del 2023, come misura di contrasto alla criminalità minorile, è strutturato come una proposta di definizione anticipata del procedimento che il pubblico ministero può notificare al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale durante le indagini preliminari. Si tratta di una procedura destrutturata nelle forme. In particolare, la semplificazione è accentuata quanto all’esercizio informale dell’azione penale, all’accertamento del fatto in forma sommaria, ad una significativa restrizione dei tempi, alla competenza funzionale attribuita al giudice monocratico per le indagini preliminari, all’intervento ridotto dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. La ratio sarebbe quella di applicare una procedura sommaria a fronte di un reato non particolarmente offensivo, tuttavia non occasionale, per addivenire ad una sentenza di proscioglimento per estinzione di reato all’esito dello svolgimento di determinate attività, individuate dallo stesso minore, a sfondo socio-lavorativo. Il meccanismo potrebbe essere efficace in una logica preventiva e retributiva, ma è sicuramente inadeguato in una prospettiva capace di porre al centro il minore e di cogliere le cause esogene ed endogene della condotta deviante. In altri termini, è proprio dietro alla commissione di un reato non particolarmente grave, né punito severamente dalla legge, che possono celarsi significativi bisogni educativi, che esulano dall’attività di indagine penale propriamente intesa.
2024
Art. 27 bis DPR 448 del 1988 / Iasevoli, Clelia. - (2024). (Intervento presentato al convegno Devianza minorile a Napoli: quali risposte tenutosi a Chiesa della SS.Trinità, Arciconfraternita dei Pellegrini, Via Portamedina, 41, Napoli nel 10 dicembre 2024).
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