il cortocircuito del giudizio è da rinvenirsi nell’eccessiva lunghezza dei dibattimenti, cioè, nell’estinzione del principio di concentrazione, presupposto dell’immediatezza. E la riforma Cartabia, muovendosi nell’ottica della concentrazione, estende al processo penale la calendarizzazione delle udienze, già prevista per il processo civile9. L’art. 30 co. 1 lett. a) del decreto legislativo n. 150 del 2022 colloca questo rimedio organizzativo in un contesto normativo, da cui scompare la logica dell’extrema ratio, che, invece, si rinveniva alla base della locuzione originaria: «quando non è assolutamente possibile». Sicchè la modifica del comma 1 dell’art. 477 c.p.p. descrive una situazione non più eccezionale, ma ordinaria «quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza», rispetto alla quale il presidente stabilisce il calendario delle udienze, sentite le parti, «assicurando celerità e concentrazione, indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere». Sicuramente il rimedio razionalizza lo svolgimento delle udienze, grazie anche alla dialetticità del meccanismo, ma esso è insufficiente ad imporre che il dibattimento si svolga a ciclo continuato, senza pause prolungate. Se tutte le regole processuali – nessuna esclusa! – incidono sulla fisionomia del giudizio, va anche detto che esse incidono sul giudizio, a seconda delle finalità che perseguono. L’osservazione vale anche per l’innovazione apportata al primo comma dell’art. 493 c.p.p., in linea con quanto suggerito dalla Relazione di accompagnamento alla legge delega e in attuazione del criterio di delega, enunciato dall’art.1, comma 11, lett. b). Si è intervenuti prevedendo l’onere di articolare le richieste illustrandone, esclusivamente, l’ammissibilità, ai sensi degli artt. 189 e 190, co. 1 c.p.p.L’efficienza, declinata sul piano di ammissibilità della prova, non può postulare una riduzione a qualunque costo: ogni arbitraria limitazione va ad incidere sulla qualità del risultato conoscitivo. Ragionare diversamente significa svalutare il contraddittorio nel cognitivismo processuale.
I principi naturali del giudizio tra efficienza e garanzie / Iasevoli, Clelia. - (2023). ( Efficienza vs garanzie: l'impatto della Riforma Cartabia sul processo penale aula 28 edificio Porta di Massa, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 8 maggio 2023).
I principi naturali del giudizio tra efficienza e garanzie
Clelia Iasevoli
2023
Abstract
il cortocircuito del giudizio è da rinvenirsi nell’eccessiva lunghezza dei dibattimenti, cioè, nell’estinzione del principio di concentrazione, presupposto dell’immediatezza. E la riforma Cartabia, muovendosi nell’ottica della concentrazione, estende al processo penale la calendarizzazione delle udienze, già prevista per il processo civile9. L’art. 30 co. 1 lett. a) del decreto legislativo n. 150 del 2022 colloca questo rimedio organizzativo in un contesto normativo, da cui scompare la logica dell’extrema ratio, che, invece, si rinveniva alla base della locuzione originaria: «quando non è assolutamente possibile». Sicchè la modifica del comma 1 dell’art. 477 c.p.p. descrive una situazione non più eccezionale, ma ordinaria «quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza», rispetto alla quale il presidente stabilisce il calendario delle udienze, sentite le parti, «assicurando celerità e concentrazione, indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere». Sicuramente il rimedio razionalizza lo svolgimento delle udienze, grazie anche alla dialetticità del meccanismo, ma esso è insufficiente ad imporre che il dibattimento si svolga a ciclo continuato, senza pause prolungate. Se tutte le regole processuali – nessuna esclusa! – incidono sulla fisionomia del giudizio, va anche detto che esse incidono sul giudizio, a seconda delle finalità che perseguono. L’osservazione vale anche per l’innovazione apportata al primo comma dell’art. 493 c.p.p., in linea con quanto suggerito dalla Relazione di accompagnamento alla legge delega e in attuazione del criterio di delega, enunciato dall’art.1, comma 11, lett. b). Si è intervenuti prevedendo l’onere di articolare le richieste illustrandone, esclusivamente, l’ammissibilità, ai sensi degli artt. 189 e 190, co. 1 c.p.p.L’efficienza, declinata sul piano di ammissibilità della prova, non può postulare una riduzione a qualunque costo: ogni arbitraria limitazione va ad incidere sulla qualità del risultato conoscitivo. Ragionare diversamente significa svalutare il contraddittorio nel cognitivismo processuale.| File | Dimensione | Formato | |
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