La la lett. f) del comma 1 dell’art. 30 del decreto legislativo n. 150 innesta il comma 4 ter all’interno dell’art. 495 c.p.p., rubricato “provvedimenti del giudice in ordine alla prova”, secondo cui «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze». La prima parte della disposizione riconosce il diritto alla rinnovazione probatoria, ritenendo poi l’immediatezza in senso «sostanziale» derogabile dalla riproduzione audiovisiva del precedente esame. Quest’ultima andrebbe a compensare l’esigenza che quel giudice che partecipa alla deliberazione abbia assistito, in prima persona, alla formazione delle prove utilizzabili ai fini della condanna o del proscioglimento dell’imputato. È stato accolto, quindi, il suggerimento del giudice delle leggi che nella declaratoria di inammissibilità della questione inerente all’illegittimità dell’art. 525 co. 2 c.p.p., aveva prospettato il ricorso a garanzie compensative, in linea con quelle indicate dalla giurisprudenza europea. Eppure la modifica incide sensibilmente sul diritto alla prova, riproponendo l’idea di un libero convincimento del giudice, caratterizzato subiettivisticamente e, pertanto, poco aperto a confutazioni, sebbene gli sia attribuito il potere di disporre la rinnovazione della prova ex officio, qualora lo ritenga necessario di fronte a specifiche esigenze.
Il "nuovo dibattimento" e il principio di immediatezza / Iasevoli, Clelia. - (2023). (Intervento presentato al convegno La discrasia tra codice e prassi: il "nuovo" dibattimento e le modifiche in tema di partecipazione dell'imputato tenutosi a Camera penale di Napoli nel 5 luglio 2023).
Il "nuovo dibattimento" e il principio di immediatezza
Clelia Iasevoli
2023
Abstract
La la lett. f) del comma 1 dell’art. 30 del decreto legislativo n. 150 innesta il comma 4 ter all’interno dell’art. 495 c.p.p., rubricato “provvedimenti del giudice in ordine alla prova”, secondo cui «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze». La prima parte della disposizione riconosce il diritto alla rinnovazione probatoria, ritenendo poi l’immediatezza in senso «sostanziale» derogabile dalla riproduzione audiovisiva del precedente esame. Quest’ultima andrebbe a compensare l’esigenza che quel giudice che partecipa alla deliberazione abbia assistito, in prima persona, alla formazione delle prove utilizzabili ai fini della condanna o del proscioglimento dell’imputato. È stato accolto, quindi, il suggerimento del giudice delle leggi che nella declaratoria di inammissibilità della questione inerente all’illegittimità dell’art. 525 co. 2 c.p.p., aveva prospettato il ricorso a garanzie compensative, in linea con quelle indicate dalla giurisprudenza europea. Eppure la modifica incide sensibilmente sul diritto alla prova, riproponendo l’idea di un libero convincimento del giudice, caratterizzato subiettivisticamente e, pertanto, poco aperto a confutazioni, sebbene gli sia attribuito il potere di disporre la rinnovazione della prova ex officio, qualora lo ritenga necessario di fronte a specifiche esigenze.| File | Dimensione | Formato | |
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