Le Sezioni unite risolvono un delicato contrasto giurisprudenziale sul dolo specifico nel delitto di furto, prendendo posizione a sostegno della soluzione estensiva. Ad avviso del massimo organo nomofilattico, il fine di profitto rilevante ai sensi del delitto di cui all’art. 624 c.p. deve essere inteso non in senso strettamente patrimoniale, ben potendosi riferire anche ad utilità di natura meramente morale. Tale opzione ermeneutica appare in tendenziale sintonia con il principio di legalità penale, non integrando una violazione del divieto di analogia in malam partem e si coordina sistematicamente con quella patrocinata già da tempo dalla Cassazione in merito alle affini ipotesi delittuose contro il patrimonio di rapina e di ricettazione. Tuttavia, residua qualche perplessità se si tiene conto della funzione politico-criminale di tipo selettivo che dovrebbe assolvere la categoria dommatica del dolo specifico in questi delitti rispetto ad altre fattispecie potenzialmente configurabili, come, ad esempio, il furto d’uso, la violenza privata, il danneggiamento, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’accesso abusivo ad un sistema informatico. L’impressione che si trae è quella di una poco ragionevole equiparazione in malam partem di situazioni ben diverse da quelle rientranti nel tipo criminoso del furto e non bisognose e meritevoli di un trattamento sanzionatorio così severo.

Le Sezioni unite dilatano il dolo specifico nel delitto di furto: un caso di cripto-analogia in malam partem con effetti irragionevoli? / Amarelli, Giuseppe. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 1(2024), pp. 179-195.

Le Sezioni unite dilatano il dolo specifico nel delitto di furto: un caso di cripto-analogia in malam partem con effetti irragionevoli?

amarelli
2024

Abstract

Le Sezioni unite risolvono un delicato contrasto giurisprudenziale sul dolo specifico nel delitto di furto, prendendo posizione a sostegno della soluzione estensiva. Ad avviso del massimo organo nomofilattico, il fine di profitto rilevante ai sensi del delitto di cui all’art. 624 c.p. deve essere inteso non in senso strettamente patrimoniale, ben potendosi riferire anche ad utilità di natura meramente morale. Tale opzione ermeneutica appare in tendenziale sintonia con il principio di legalità penale, non integrando una violazione del divieto di analogia in malam partem e si coordina sistematicamente con quella patrocinata già da tempo dalla Cassazione in merito alle affini ipotesi delittuose contro il patrimonio di rapina e di ricettazione. Tuttavia, residua qualche perplessità se si tiene conto della funzione politico-criminale di tipo selettivo che dovrebbe assolvere la categoria dommatica del dolo specifico in questi delitti rispetto ad altre fattispecie potenzialmente configurabili, come, ad esempio, il furto d’uso, la violenza privata, il danneggiamento, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’accesso abusivo ad un sistema informatico. L’impressione che si trae è quella di una poco ragionevole equiparazione in malam partem di situazioni ben diverse da quelle rientranti nel tipo criminoso del furto e non bisognose e meritevoli di un trattamento sanzionatorio così severo.
2024
Le Sezioni unite dilatano il dolo specifico nel delitto di furto: un caso di cripto-analogia in malam partem con effetti irragionevoli? / Amarelli, Giuseppe. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 1(2024), pp. 179-195.
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