Un’indagine sull’obbligazione come rapporto complesso, la quale può avere ad oggetto non soltanto obblighi di prestazione, ma anche obblighi di protezione, pur “autonomi, ma “connessi” ad una prestazione prevista, dalla legge, come non dovuta. La teoria del “contatto sociale qualificato”, oggi smentita in materia di responsabilità sanitaria, ha consentito di “contrattualizzare” la responsabilità in ampi settori del diritto civile e di quello amministrativo. Un significato paradigmatico assume, in proposito, la vicenda della responsabilità precontrattuale, allo stato, oggetto di reiterate incertezze giurisprudenziali. Se si accoglie l’idea che la partizione tra le due specie della responsabilità civile debba ispirarsi alla preesistenza o meno di una “relazione giuridicamente rilevante”, alla responsabilità extracontrattuale si contrappone non più la responsabilità contrattuale, bensì una «responsabilità per la violazione di obblighi derivanti da un rapporto obbligatorio» che ha la sua fonte ora nel contratto, ora direttamente nella legge.
Obblighi di protezione "autonomi" e prestazioni senza obbligazione / Feola, Maria. - II:(2023), pp. 1139-1158.
Obblighi di protezione "autonomi" e prestazioni senza obbligazione
FEOLA, MARIA
2023
Abstract
Un’indagine sull’obbligazione come rapporto complesso, la quale può avere ad oggetto non soltanto obblighi di prestazione, ma anche obblighi di protezione, pur “autonomi, ma “connessi” ad una prestazione prevista, dalla legge, come non dovuta. La teoria del “contatto sociale qualificato”, oggi smentita in materia di responsabilità sanitaria, ha consentito di “contrattualizzare” la responsabilità in ampi settori del diritto civile e di quello amministrativo. Un significato paradigmatico assume, in proposito, la vicenda della responsabilità precontrattuale, allo stato, oggetto di reiterate incertezze giurisprudenziali. Se si accoglie l’idea che la partizione tra le due specie della responsabilità civile debba ispirarsi alla preesistenza o meno di una “relazione giuridicamente rilevante”, alla responsabilità extracontrattuale si contrappone non più la responsabilità contrattuale, bensì una «responsabilità per la violazione di obblighi derivanti da un rapporto obbligatorio» che ha la sua fonte ora nel contratto, ora direttamente nella legge.| File | Dimensione | Formato | |
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