La Cassazione compone un noto contrasto giurisprudenziale e, aderendo all'orientamento maggioritario, afferma che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, co. 1, c.c., è richiesto che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte dannose secondo il criterio declinato nell'art. 41 c.p. e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno. La società fiduciaria, che abbia mal gestito il capitale conferito e che non sia in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario; la relativa obbligazione ha natura risarcitoria e concorre con quella eventuale, ugualmente risarcitoria, del Ministero chiamato a esercitare attività di vigilanza. Ne consegue che, trattandosi di una obbligazione plurisoggettiva e solidale, entrambi gli obbligati beneficiano dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c.
Responsabilità solidale tra società fiduciaria e Mise per danno agli investitori / Fiengo, Cristiana. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - 6(2023), pp. 801-833.
Responsabilità solidale tra società fiduciaria e Mise per danno agli investitori
FIENGO CRISTIANA
2023
Abstract
La Cassazione compone un noto contrasto giurisprudenziale e, aderendo all'orientamento maggioritario, afferma che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, co. 1, c.c., è richiesto che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte dannose secondo il criterio declinato nell'art. 41 c.p. e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno. La società fiduciaria, che abbia mal gestito il capitale conferito e che non sia in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario; la relativa obbligazione ha natura risarcitoria e concorre con quella eventuale, ugualmente risarcitoria, del Ministero chiamato a esercitare attività di vigilanza. Ne consegue che, trattandosi di una obbligazione plurisoggettiva e solidale, entrambi gli obbligati beneficiano dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c.File | Dimensione | Formato | |
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