Sulla base delle essenziali riflessioni metodologiche e sistematiche magistralmente argomentate da Stefano Rodotà, nel saggio si esaminano le principali tematiche della responsabilità civile, alla luce della più recente dottrina e giurisprudenza: dalla distinzione tra le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; alla nozione di “responsabilità” (illuminata da una fenomenale intuizione di Benedetto Croce: "non si è responsabili, ma si è fatti responsabili"); al superamento del dogma della colpa come fondamento unitario della responsabilità civile; ai vari criteri di collegamento. Dal danno cagionato dall’incapace e dalla responsabilità dei genitori, alla responsabilità da circolazione di veicoli, alla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, alla responsabilità per i danni cagionati nell’esercizio di attività pericolose, alla disciplina della prova. Il custode (art. 2051 c.c.), il proprietario dell’immobile (artt. 2053 c.c.), il conducente e il proprietario del veicolo (art. 2054 c.c.), il padrone e il committente (art. 2049 c.c.), l’esercente un’attività pericolosa (art. 2050 c.c.), il genitore (art. 2048 c.c.) ecc. sono “responsabili” non per aver agito, anche presuntivamente, con colpa o con dolo, ma perché le rispettive norme imputano (l’obbligazione di risarcire) il danno a carico di questi soggetti, in virtù della loro specifica qualifica. Così la nozione di “ingiustizia del danno” – quale clausola generale che, riferita al danno e non più al fatto, pertiene all’elemento oggettivo della responsabilità, consentendo di riparare, sulla base del dettato costituzionale e del principio di solidarietà, qualsiasi “interesse giuridicamente rilevante” che, a prescindere dalla sua qualificazione dogmatica in termini di diritto soggettivo (assoluto o relativo), sulla base di un giudizio comparativo risulti meritevole di protezione da parte dell’ordinamento giuridico – è ricostruita con riferimento agli itinerari dottrinali e giurisprudenziali che hanno riguardato, in questi ultimi sessant’anni, il firmamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il problema della responsabilità civile di Stefano Rodotà. Impressioni di lettura / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2024), pp. 7-73.
Il problema della responsabilità civile di Stefano Rodotà. Impressioni di lettura
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2024
Abstract
Sulla base delle essenziali riflessioni metodologiche e sistematiche magistralmente argomentate da Stefano Rodotà, nel saggio si esaminano le principali tematiche della responsabilità civile, alla luce della più recente dottrina e giurisprudenza: dalla distinzione tra le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; alla nozione di “responsabilità” (illuminata da una fenomenale intuizione di Benedetto Croce: "non si è responsabili, ma si è fatti responsabili"); al superamento del dogma della colpa come fondamento unitario della responsabilità civile; ai vari criteri di collegamento. Dal danno cagionato dall’incapace e dalla responsabilità dei genitori, alla responsabilità da circolazione di veicoli, alla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, alla responsabilità per i danni cagionati nell’esercizio di attività pericolose, alla disciplina della prova. Il custode (art. 2051 c.c.), il proprietario dell’immobile (artt. 2053 c.c.), il conducente e il proprietario del veicolo (art. 2054 c.c.), il padrone e il committente (art. 2049 c.c.), l’esercente un’attività pericolosa (art. 2050 c.c.), il genitore (art. 2048 c.c.) ecc. sono “responsabili” non per aver agito, anche presuntivamente, con colpa o con dolo, ma perché le rispettive norme imputano (l’obbligazione di risarcire) il danno a carico di questi soggetti, in virtù della loro specifica qualifica. Così la nozione di “ingiustizia del danno” – quale clausola generale che, riferita al danno e non più al fatto, pertiene all’elemento oggettivo della responsabilità, consentendo di riparare, sulla base del dettato costituzionale e del principio di solidarietà, qualsiasi “interesse giuridicamente rilevante” che, a prescindere dalla sua qualificazione dogmatica in termini di diritto soggettivo (assoluto o relativo), sulla base di un giudizio comparativo risulti meritevole di protezione da parte dell’ordinamento giuridico – è ricostruita con riferimento agli itinerari dottrinali e giurisprudenziali che hanno riguardato, in questi ultimi sessant’anni, il firmamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.File | Dimensione | Formato | |
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