Una ricostruzione critica dell’odierno orientamento della Terza Sezione civile della Cassazione in tema di responsabilità contrattuale sanitaria. La Suprema corte, operando un’evidente confusione tra le discipline dell’inadempimento (ex art. 1218 c.c.) e della responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 c.c.), fa gravare sul creditore, pur limitatamente alle obbligazioni di facere professionale, la prova della condotta colposa e del rapporto di causalità materiale con il danno-evento, accollando a questi il rischio della causa incerta e/o ignota. Tale orientamento, censurato dalla prevalente dottrina, frantuma l’unitarietà del diritto delle obbligazioni e duplica la disciplina dell’inadempimento. Oltre a violare gli artt. 1218 e 2697 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore.
INADEMPIMENTO E CAUSALITA' MATERIALE NELLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE SANITARIA / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - II:(2022), pp. 769-798.
INADEMPIMENTO E CAUSALITA' MATERIALE NELLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE SANITARIA
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2022
Abstract
Una ricostruzione critica dell’odierno orientamento della Terza Sezione civile della Cassazione in tema di responsabilità contrattuale sanitaria. La Suprema corte, operando un’evidente confusione tra le discipline dell’inadempimento (ex art. 1218 c.c.) e della responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 c.c.), fa gravare sul creditore, pur limitatamente alle obbligazioni di facere professionale, la prova della condotta colposa e del rapporto di causalità materiale con il danno-evento, accollando a questi il rischio della causa incerta e/o ignota. Tale orientamento, censurato dalla prevalente dottrina, frantuma l’unitarietà del diritto delle obbligazioni e duplica la disciplina dell’inadempimento. Oltre a violare gli artt. 1218 e 2697 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore.File | Dimensione | Formato | |
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