L’intervento si è incentrato sulle politiche coesione sociale e territoriale dell’Unione europea, evidenziando il ruolo che queste hanno svolto per l’attuazione di principi costituzionali di primaria importanza, sopperendo a degli indirizzi politici nazionali talvolta disallineati rispetto alle priorità tracciate dalla Costituzione. Invero, le politiche di coesione rappresentano uno dei maggiori settori di investimento dell’Unione, nonché una delle leve per l’avanzamento del processo di integrazione europea, come del resto ha dimostrato l’esperienza del NGEU. Tali politiche hanno però acquisito assoluta centralità anche dal punto di vista del diritto costituzionale. Infatti, d’un lato, la programmazione nella spesa dei fondi UE ha valorizzato il principio di leale cooperazione, consentendo quindi una declinazione del principio di autonomia compatibile con quello di unità, a garanzia dell’equilibrato svolgimento delle relazioni Stato/Regioni; dall’altro lato, i FESR rappresentano il principale – se non unico – strumento sistematico di attuazione dell’art. 119, co. 5, Cost., orientando la collaborazione Stato-Regioni ai fini perequativi, in piena armonia con i principi supremi della Costituzione e i migliori modelli di regionalismo cooperativo. D’altro canto, l’esperienza dei Fondi europei si è dimostrata un paradigma eccezionale del possibile scollamento tra Law in the book e Law in action. Infatti, la mancata attuazione del cd. federalismo fiscale, determinata anche dall’assenza di fondi perequativi che operino a livello regionale, ha fatto sì che gli investimenti europei, ancorché concepiti come “straordinari,” abbiano dovuto dovuto sopperire alla carenza della spesa corrente, sottraendo all’intervento europeo qualsiasi visione prospettica di superamento dei divari. Ciò ha comportato frizioni non solo con il principio di necessaria addizionalità dei fondi, ma anche con lo stesso art. 119, co. 5, Cost. il quale consente interventi speciali solo se diretti a realizzare «scopi diversi dal normale esercizio delle [funzioni]» (da ultimo, C. Cost. sent. 71/2023). Tale prassi rischia di aggravarsi ulteriormente a seguito delle difficoltà di implementazione delle misure PNRR. Infatti, come emerso dalla discussione parlamentare relativa all’informativa urgente del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (27 aprile), l’intendimento del Governo sarebbe quello di riallocare le spese non finanziabili con il PNRR, per scadenza dei termini, nella programmazione dei fondi di coesione 2021-27. Ciò porrebbe una serie di problemi dal punto di vista giuridico. Come salvaguardare il principio di leale cooperazione dato che le Regioni sono state escluse dalla programmazione PNRR? Come potrebbe attuarsi il principio di coesione territoriale, considerato che il PNRR prevede la destinazione alle Regioni del Mezzogiorno del solo 40% delle risorse, contro l’80% destinato dagli altri fondi europei? Quale destino per i fondi di coesione europei, se la programmazione di questi ultimi si dimostrasse così permeabile agli obiettivi di politica contingente di uno Stato membro? Quali le possibili sanzioni e conseguenze a livello europeo per il processo di integrazione nel suo complesso?

L’attuazione della Costituzione attraverso il diritto dell’Unione europea. Problematiche e prospettive per la coesione territoriale / Grossi, VINCENTE PIERLUIGI. - (2023). (Intervento presentato al convegno Ex pluribus unum: le identità in Europa tenutosi a Ventotene nel 9-14 luglio 2023).

L’attuazione della Costituzione attraverso il diritto dell’Unione europea. Problematiche e prospettive per la coesione territoriale

Vincente Pierluigi Grossi
2023

Abstract

L’intervento si è incentrato sulle politiche coesione sociale e territoriale dell’Unione europea, evidenziando il ruolo che queste hanno svolto per l’attuazione di principi costituzionali di primaria importanza, sopperendo a degli indirizzi politici nazionali talvolta disallineati rispetto alle priorità tracciate dalla Costituzione. Invero, le politiche di coesione rappresentano uno dei maggiori settori di investimento dell’Unione, nonché una delle leve per l’avanzamento del processo di integrazione europea, come del resto ha dimostrato l’esperienza del NGEU. Tali politiche hanno però acquisito assoluta centralità anche dal punto di vista del diritto costituzionale. Infatti, d’un lato, la programmazione nella spesa dei fondi UE ha valorizzato il principio di leale cooperazione, consentendo quindi una declinazione del principio di autonomia compatibile con quello di unità, a garanzia dell’equilibrato svolgimento delle relazioni Stato/Regioni; dall’altro lato, i FESR rappresentano il principale – se non unico – strumento sistematico di attuazione dell’art. 119, co. 5, Cost., orientando la collaborazione Stato-Regioni ai fini perequativi, in piena armonia con i principi supremi della Costituzione e i migliori modelli di regionalismo cooperativo. D’altro canto, l’esperienza dei Fondi europei si è dimostrata un paradigma eccezionale del possibile scollamento tra Law in the book e Law in action. Infatti, la mancata attuazione del cd. federalismo fiscale, determinata anche dall’assenza di fondi perequativi che operino a livello regionale, ha fatto sì che gli investimenti europei, ancorché concepiti come “straordinari,” abbiano dovuto dovuto sopperire alla carenza della spesa corrente, sottraendo all’intervento europeo qualsiasi visione prospettica di superamento dei divari. Ciò ha comportato frizioni non solo con il principio di necessaria addizionalità dei fondi, ma anche con lo stesso art. 119, co. 5, Cost. il quale consente interventi speciali solo se diretti a realizzare «scopi diversi dal normale esercizio delle [funzioni]» (da ultimo, C. Cost. sent. 71/2023). Tale prassi rischia di aggravarsi ulteriormente a seguito delle difficoltà di implementazione delle misure PNRR. Infatti, come emerso dalla discussione parlamentare relativa all’informativa urgente del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (27 aprile), l’intendimento del Governo sarebbe quello di riallocare le spese non finanziabili con il PNRR, per scadenza dei termini, nella programmazione dei fondi di coesione 2021-27. Ciò porrebbe una serie di problemi dal punto di vista giuridico. Come salvaguardare il principio di leale cooperazione dato che le Regioni sono state escluse dalla programmazione PNRR? Come potrebbe attuarsi il principio di coesione territoriale, considerato che il PNRR prevede la destinazione alle Regioni del Mezzogiorno del solo 40% delle risorse, contro l’80% destinato dagli altri fondi europei? Quale destino per i fondi di coesione europei, se la programmazione di questi ultimi si dimostrasse così permeabile agli obiettivi di politica contingente di uno Stato membro? Quali le possibili sanzioni e conseguenze a livello europeo per il processo di integrazione nel suo complesso?
2023
L’attuazione della Costituzione attraverso il diritto dell’Unione europea. Problematiche e prospettive per la coesione territoriale / Grossi, VINCENTE PIERLUIGI. - (2023). (Intervento presentato al convegno Ex pluribus unum: le identità in Europa tenutosi a Ventotene nel 9-14 luglio 2023).
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