Come insegna la migliore dottrina, la garanzia dei diritti sociali si interseca inevitabilmente con l’attuazione del principio autonomistico. In tal senso, la moltiplicazione dei centri decisionali su base territoriale consentirebbe di adattare l’erogazione delle prestazioni sociali alle preferenze della singola comunità di riferimento. Tuttavia, l’esperienza comparatistica ha dimostrato che all’aumentare dell’autonomia tendono ad aumentare anche le asimmetrie territoriali soprattutto nella garanzia dei diritti sociali, specie nel caso in cui esistano divari economici più o meno marcati tra le varie aree del Paese. Tali asimmetrie vengono quindi ad assumere la forma di disuguaglianze di fatto e talvolta anche di diritto, in ragione del prevalere degli egoismi territoriali nella sede della decisione politica nazionale. Di tale situazione si è dimostrato parzialmente consapevole il legislatore di revisione del 2001, il quale – a latere dell’aumento dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni – ha previsto l’istituto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost. Invero, tale strumento non è però sempre apparso adeguato a garantire l’eguaglianza tra i cittadini su tutto il territorio nazionale. In primo luogo, a causa di problemi normativo-strutturali dell’istituto in commento, in quanto l’uguaglianza non tollererebbe di essere limitata alla sola essenzialità. In secondo luogo, per via di oggettivi problemi di finanziamento, specie nelle fasi avverse del ciclo economico. In terzo luogo, in ragione di difficoltà di tipo tecnico, in quanto – come dimostra il caso dei LEA in sanità, d.lgs. 68/2011 – quasi mai è agevole configurare dei fabbisogni standard che rispecchiano le verosimili esigenze di finanziamento di un’amministrazione pubblica. Premettendo il quadro normativo vigente e le soluzioni offerte dalla dottrina, l’intervento si è concentrato sulla possibilità di sperimentare forme inedite di perequazione, specie valorizzando la portata del fondo perequativo delle capacità fiscali ex art. 119 Cost., il quale, se ben configurato, potrebbe superare tutte e tre le obiezioni mosse in premessa ai LEP.

Livelli essenziali delle prestazioni e garanzia dei diritti sociali. Quali alternative a Costituzione invariata? / Grossi, VINCENTE PIERLUIGI. - (2023). (Intervento presentato al convegno Costituzione, lavoro e tutela dei diritti sociali nella dimensione nazionale ed europea tenutosi a Università degli Studi di Napoli, Federico II nel 4 aprile 2023).

Livelli essenziali delle prestazioni e garanzia dei diritti sociali. Quali alternative a Costituzione invariata?

Vincente Pierluigi Grossi
2023

Abstract

Come insegna la migliore dottrina, la garanzia dei diritti sociali si interseca inevitabilmente con l’attuazione del principio autonomistico. In tal senso, la moltiplicazione dei centri decisionali su base territoriale consentirebbe di adattare l’erogazione delle prestazioni sociali alle preferenze della singola comunità di riferimento. Tuttavia, l’esperienza comparatistica ha dimostrato che all’aumentare dell’autonomia tendono ad aumentare anche le asimmetrie territoriali soprattutto nella garanzia dei diritti sociali, specie nel caso in cui esistano divari economici più o meno marcati tra le varie aree del Paese. Tali asimmetrie vengono quindi ad assumere la forma di disuguaglianze di fatto e talvolta anche di diritto, in ragione del prevalere degli egoismi territoriali nella sede della decisione politica nazionale. Di tale situazione si è dimostrato parzialmente consapevole il legislatore di revisione del 2001, il quale – a latere dell’aumento dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni – ha previsto l’istituto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost. Invero, tale strumento non è però sempre apparso adeguato a garantire l’eguaglianza tra i cittadini su tutto il territorio nazionale. In primo luogo, a causa di problemi normativo-strutturali dell’istituto in commento, in quanto l’uguaglianza non tollererebbe di essere limitata alla sola essenzialità. In secondo luogo, per via di oggettivi problemi di finanziamento, specie nelle fasi avverse del ciclo economico. In terzo luogo, in ragione di difficoltà di tipo tecnico, in quanto – come dimostra il caso dei LEA in sanità, d.lgs. 68/2011 – quasi mai è agevole configurare dei fabbisogni standard che rispecchiano le verosimili esigenze di finanziamento di un’amministrazione pubblica. Premettendo il quadro normativo vigente e le soluzioni offerte dalla dottrina, l’intervento si è concentrato sulla possibilità di sperimentare forme inedite di perequazione, specie valorizzando la portata del fondo perequativo delle capacità fiscali ex art. 119 Cost., il quale, se ben configurato, potrebbe superare tutte e tre le obiezioni mosse in premessa ai LEP.
2023
Livelli essenziali delle prestazioni e garanzia dei diritti sociali. Quali alternative a Costituzione invariata? / Grossi, VINCENTE PIERLUIGI. - (2023). (Intervento presentato al convegno Costituzione, lavoro e tutela dei diritti sociali nella dimensione nazionale ed europea tenutosi a Università degli Studi di Napoli, Federico II nel 4 aprile 2023).
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