Il progressivo, ma lento e ondivago, affermarsi della digitalizzazione - nozione di per sé alquanto vaga, indefinita e priva di apposita previsione normativa qualificante, nell’amministrare e il relativo legame, apparentemente inscindibile, con il principio di buon andamento, nelle pur diverse declinazioni evolutive che la scienza giuridica ha coniato, si pongono quale terreno elettivo per un'indagine critica sull'asserita equazione in base alla quale il digitale porterebbe, ex se, un tangibile miglioramento per l'efficienza dell'agire pubblico.In tale scenario, la trasformazione digitale dell’amministrazione - al di là di quanto si palesi come risultato di scelte consapevoli e ponderate o di quanto si imponga quale deriva necessaria del progresso tecnologico - rischia di configurare diverse ipotesi di cessione o di rinuncia del principio di legalità.In tal senso, pur condividendosi le riflessioni secondo cui la legalità resta il parametro dell’azione, ma l’efficienza il risultato, da cui discende il piano informale in cui gioca il criterio, proprio il tema della digitalizzazione rischia di far transitare la tradizionale duttilità di comportamento riservata alle pubbliche amministrazioni verso una deriva patologica, le c.d. zone d’ombra della legalità, ossia un sostanziale tradimento della logica garantistica che il principio in questione assicura. Non si intende negare l’irrinunciabile e consolidata prospettiva teleologica del principio di legalità nel diritto amministrativo odierno, orientato al fine dell’agire, e pertanto necessariamente coerente (anche) con il parametro del buon andamento, che mal si concilia, però, e l’assunto è particolarmente pertinente con riferimento alla digitalizzazione, con la corrispondenza formale dell’attività amministrativa al predefinito tipo legislativo. Le trasformazioni in essere, che interessano la società, e di converso l’amministrazione e il diritto che ne regola i rapporti con i cittadini, richiedono un percorso di decostruzione e ricostruzione degli istituti e delle relative dinamiche, ma il presidio di un potere amministrativo basato sul primato della legge sembra indefettibile ed è anzi necessario che si ponga quale strumento di garanzia di tali mutamenti, con ancora maggior forza, senza però esserne travolto. Il rapporto tra digitalizzazione e buon andamento è meno univoco di quanto possa apparire e che espone i cittadini al rischio dell'indebolimento delle garanzie e, in ultima istanza, delle tutele preposte.

Buon andamento nell'amministrare e digitalizzazione: note di attualità e persistenti problematicità di un 'inammissibile baratto' / Brigante, Vinicio. - (2023), pp. 259-311.

Buon andamento nell'amministrare e digitalizzazione: note di attualità e persistenti problematicità di un 'inammissibile baratto'

brigante
2023

Abstract

Il progressivo, ma lento e ondivago, affermarsi della digitalizzazione - nozione di per sé alquanto vaga, indefinita e priva di apposita previsione normativa qualificante, nell’amministrare e il relativo legame, apparentemente inscindibile, con il principio di buon andamento, nelle pur diverse declinazioni evolutive che la scienza giuridica ha coniato, si pongono quale terreno elettivo per un'indagine critica sull'asserita equazione in base alla quale il digitale porterebbe, ex se, un tangibile miglioramento per l'efficienza dell'agire pubblico.In tale scenario, la trasformazione digitale dell’amministrazione - al di là di quanto si palesi come risultato di scelte consapevoli e ponderate o di quanto si imponga quale deriva necessaria del progresso tecnologico - rischia di configurare diverse ipotesi di cessione o di rinuncia del principio di legalità.In tal senso, pur condividendosi le riflessioni secondo cui la legalità resta il parametro dell’azione, ma l’efficienza il risultato, da cui discende il piano informale in cui gioca il criterio, proprio il tema della digitalizzazione rischia di far transitare la tradizionale duttilità di comportamento riservata alle pubbliche amministrazioni verso una deriva patologica, le c.d. zone d’ombra della legalità, ossia un sostanziale tradimento della logica garantistica che il principio in questione assicura. Non si intende negare l’irrinunciabile e consolidata prospettiva teleologica del principio di legalità nel diritto amministrativo odierno, orientato al fine dell’agire, e pertanto necessariamente coerente (anche) con il parametro del buon andamento, che mal si concilia, però, e l’assunto è particolarmente pertinente con riferimento alla digitalizzazione, con la corrispondenza formale dell’attività amministrativa al predefinito tipo legislativo. Le trasformazioni in essere, che interessano la società, e di converso l’amministrazione e il diritto che ne regola i rapporti con i cittadini, richiedono un percorso di decostruzione e ricostruzione degli istituti e delle relative dinamiche, ma il presidio di un potere amministrativo basato sul primato della legge sembra indefettibile ed è anzi necessario che si ponga quale strumento di garanzia di tali mutamenti, con ancora maggior forza, senza però esserne travolto. Il rapporto tra digitalizzazione e buon andamento è meno univoco di quanto possa apparire e che espone i cittadini al rischio dell'indebolimento delle garanzie e, in ultima istanza, delle tutele preposte.
2023
979-12-5976-652-6
Buon andamento nell'amministrare e digitalizzazione: note di attualità e persistenti problematicità di un 'inammissibile baratto' / Brigante, Vinicio. - (2023), pp. 259-311.
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