Nell’esperienza giuridica postmoderna la fuga dalla cognizione è imposta dalle disfunzioni organizzative e dalla lentezza disumana dei processi, che hanno degradato la persona ad oggetto. Tuttavia, la tecnica di derivazione del dover essere dall’essere per ottenere un risultato “pratico”, stabilendo, secondo criteri di opportunità, in cosa debba risolversi questa conformazione, non coincide con l’aspirazione alla migliore tutela possibile dei diritti fondamentali dell’imputato, proprio perché il metodo dovrebbe essere inverso a quello applicato. Siamo di fronte ad una visione efficientista e/o sostanziale della giustizia, che si iscrive nel percorso di quel formante giurisprudenziale, che ha inciso sulle forme e sullo scopo del processo, con l’effetto della permeabilità del diritto processuale penale ad influssi, poco compatibili con tradizioni ordinamentali da Stato di diritto. Il riscontro si rinviene pure con riferimento a talune procedure, che, così come innovate dalla Riforma Cartabia, non sembrano costituire spazi di impronta accusatoria. Mi soffermerò su alcune modifiche che, a mio avviso, indeboliscono lo scopo cognitivo del giudizio e che sono il risultato della funzione di mediazione sociale e politica, svolta dalla magistratura nella gestione delle troppe inefficienze della macchina processuale. Una funzione che per il passato ha generato altre, non meno importanti, involuzioni. Il riferimento è alle tre sentenze del’ 92 (nn. 24, 254, 255), con cui la Corte costituzionale dichiar l’illegittimità delle regole di esclusione probatoria di cui agli artt. 195, 500 e 513 c.p.p., ritenendo che ostacolassero l’accertamento della verità. Si agì in nome del principio di non dispersione della prova, anch’esso manifestazione peculiare dell’efficiente amministrazione della giustizia. Se il vizio, ieri, era di tipo culturale, oggi, è di metodo; ma ad essere a rischio è, ancora una volta, la struttura/filtro della giustizia procedurale minima: il contraddittorio come metodo epistemologico garantista.

Crisi del metodo epistemologico garantista / Iasevoli, Clelia. - (2022). ( Il processo penale alla luce della Riforma Cartabia Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia, aula Magna 22 ottobre 2022).

Crisi del metodo epistemologico garantista

Clelia Iasevoli
2022

Abstract

Nell’esperienza giuridica postmoderna la fuga dalla cognizione è imposta dalle disfunzioni organizzative e dalla lentezza disumana dei processi, che hanno degradato la persona ad oggetto. Tuttavia, la tecnica di derivazione del dover essere dall’essere per ottenere un risultato “pratico”, stabilendo, secondo criteri di opportunità, in cosa debba risolversi questa conformazione, non coincide con l’aspirazione alla migliore tutela possibile dei diritti fondamentali dell’imputato, proprio perché il metodo dovrebbe essere inverso a quello applicato. Siamo di fronte ad una visione efficientista e/o sostanziale della giustizia, che si iscrive nel percorso di quel formante giurisprudenziale, che ha inciso sulle forme e sullo scopo del processo, con l’effetto della permeabilità del diritto processuale penale ad influssi, poco compatibili con tradizioni ordinamentali da Stato di diritto. Il riscontro si rinviene pure con riferimento a talune procedure, che, così come innovate dalla Riforma Cartabia, non sembrano costituire spazi di impronta accusatoria. Mi soffermerò su alcune modifiche che, a mio avviso, indeboliscono lo scopo cognitivo del giudizio e che sono il risultato della funzione di mediazione sociale e politica, svolta dalla magistratura nella gestione delle troppe inefficienze della macchina processuale. Una funzione che per il passato ha generato altre, non meno importanti, involuzioni. Il riferimento è alle tre sentenze del’ 92 (nn. 24, 254, 255), con cui la Corte costituzionale dichiar l’illegittimità delle regole di esclusione probatoria di cui agli artt. 195, 500 e 513 c.p.p., ritenendo che ostacolassero l’accertamento della verità. Si agì in nome del principio di non dispersione della prova, anch’esso manifestazione peculiare dell’efficiente amministrazione della giustizia. Se il vizio, ieri, era di tipo culturale, oggi, è di metodo; ma ad essere a rischio è, ancora una volta, la struttura/filtro della giustizia procedurale minima: il contraddittorio come metodo epistemologico garantista.
2022
Crisi del metodo epistemologico garantista / Iasevoli, Clelia. - (2022). ( Il processo penale alla luce della Riforma Cartabia Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia, aula Magna 22 ottobre 2022).
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