Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul contrasto interpretativo inerente alle modalità di calcolo dello spazio minimo di tre metri quadri, che va riconosciuto a ciascun detenuto e alla rilevanza di fattori compensativi – quali la brevità della detenzione, la presenza di condizioni carcerarie dignitose, lo svolgimento di adeguate attività trattamentali al di fuori della cella – per superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU nel caso in cui lo spazio a disposizione del detenuto sia inferiore ai tre metri quadri. Quanto alle modalità di calcolo, si è affermato che nella determinazione dello spazio minimo di tre metri quadri si debba tenere in considerazione la superficie che assicura il normale movimento, dal cui calcolo devono essere detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello. Per la rilevanza dei fattori compensativi la Corte ha precisato che essi possano consentire di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, in caso di spazio minimo inferiore ai tre metri quadri soltanto se ricorrano congiuntamente. Viceversa, tali fattori andranno invece valutati unitariamente ad altri di carattere negativo, e con essi eventualmente bilanciati, nel caso in cui lo spazio individuale sia compreso fra i tre e i quattro metri quadrati. Tuttavia, la tutela della dignità di una persona non può essere affidata a tali questioni, l’origine delle stesse è sintomatica della mancanza a monte delle condizioni di detenzione compatibili con la tutela della dignità, un dato che non è suscettibile di essere oscurato da qualche centimetro recuperato calcolando la struttura del letto o il mobilio.
Il processo è pena / Iasevoli, Clelia. - (2022). ( Spazi, detenzione ed errori giudiziari. Dignità umana e spazi detentivi Dipartimento di Giurisprudenza, aula Coviello 9 giugno 2022).
Il processo è pena
Clelia Iasevoli
2022
Abstract
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul contrasto interpretativo inerente alle modalità di calcolo dello spazio minimo di tre metri quadri, che va riconosciuto a ciascun detenuto e alla rilevanza di fattori compensativi – quali la brevità della detenzione, la presenza di condizioni carcerarie dignitose, lo svolgimento di adeguate attività trattamentali al di fuori della cella – per superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU nel caso in cui lo spazio a disposizione del detenuto sia inferiore ai tre metri quadri. Quanto alle modalità di calcolo, si è affermato che nella determinazione dello spazio minimo di tre metri quadri si debba tenere in considerazione la superficie che assicura il normale movimento, dal cui calcolo devono essere detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello. Per la rilevanza dei fattori compensativi la Corte ha precisato che essi possano consentire di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, in caso di spazio minimo inferiore ai tre metri quadri soltanto se ricorrano congiuntamente. Viceversa, tali fattori andranno invece valutati unitariamente ad altri di carattere negativo, e con essi eventualmente bilanciati, nel caso in cui lo spazio individuale sia compreso fra i tre e i quattro metri quadrati. Tuttavia, la tutela della dignità di una persona non può essere affidata a tali questioni, l’origine delle stesse è sintomatica della mancanza a monte delle condizioni di detenzione compatibili con la tutela della dignità, un dato che non è suscettibile di essere oscurato da qualche centimetro recuperato calcolando la struttura del letto o il mobilio.| File | Dimensione | Formato | |
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