Al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, è consentito manifestare il proprio consenso all’adozione per il tramite del suo rappresentante legale. La pronuncia procede ad una rilettura in chiave solidaristica della funzione dell'adozione del maggiorenne e richiama, altresì, l’attenzione sull’esigenza di fornire un’adeguata tutela al soggetto in stato di interdizione al fine di evitare che proprio tale misura di protezione diventi un ostacolo alla realizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali.
Il rigido binomio capacità/incapacità costituisce un adeguato paradigma di protezione della persona? Il maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, può manifestare il proprio consenso all'adozione per il tramite del suo rappresentante legale? (nota a Cass., 3 febbraio 2022, n. 3462) / Clarizia, Oriana. - In: IL FORO NAPOLETANO. - ISSN 2532-9197. - 3-2022(2022).
Il rigido binomio capacità/incapacità costituisce un adeguato paradigma di protezione della persona? Il maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, può manifestare il proprio consenso all'adozione per il tramite del suo rappresentante legale? (nota a Cass., 3 febbraio 2022, n. 3462)
ORIANA CLARIZIA
2022
Abstract
Al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, è consentito manifestare il proprio consenso all’adozione per il tramite del suo rappresentante legale. La pronuncia procede ad una rilettura in chiave solidaristica della funzione dell'adozione del maggiorenne e richiama, altresì, l’attenzione sull’esigenza di fornire un’adeguata tutela al soggetto in stato di interdizione al fine di evitare che proprio tale misura di protezione diventi un ostacolo alla realizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.