La Corte di Cassazione precisa il significa to della normativa in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, dettata dall’art. 1, l. 14 aprile 1982, n. 164 – secondo il quale «la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a séguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali»1 – e dal successivo art. 3, poi confluito nell’art. 31, comma 4, d.lg. 1 settembre 2011, n. 150 – a tenore del quale «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». La Corte di Cassazione precisa che il diritto al cambiamento di sesso è, a pieno titolo, un diritto inviolabile. Con un lungo percorso motivazionale, si procede a un’interpretazione della disciplina dettata dalla l. n. 164 del 1982 in funzione applicativa dei princípi costituzionali, sí che, con riferimento ai presupposti necessari per la rettificazione di attribuzione di sesso, la Corte statuisce che l’acquisizione di una nuova identità di genere ben può rappresentare l’esito di un percorso individuale, confermato da precisi riscontri tecnici in sede giudiziaria, senza che sia necessario alcun intervento medico-chirurgico.
Inviolabilità del diritto all’identità sessuale e rettificazione di attribuzione di sesso in assenza di intervento chirurgico (Cass., 20 luglio 2015, n. 15138) / Clarizia, Oriana. - I:(2022), pp. 165-187.
Inviolabilità del diritto all’identità sessuale e rettificazione di attribuzione di sesso in assenza di intervento chirurgico (Cass., 20 luglio 2015, n. 15138)
ORIANA CLARIZIA
2022
Abstract
La Corte di Cassazione precisa il significa to della normativa in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, dettata dall’art. 1, l. 14 aprile 1982, n. 164 – secondo il quale «la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a séguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali»1 – e dal successivo art. 3, poi confluito nell’art. 31, comma 4, d.lg. 1 settembre 2011, n. 150 – a tenore del quale «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». La Corte di Cassazione precisa che il diritto al cambiamento di sesso è, a pieno titolo, un diritto inviolabile. Con un lungo percorso motivazionale, si procede a un’interpretazione della disciplina dettata dalla l. n. 164 del 1982 in funzione applicativa dei princípi costituzionali, sí che, con riferimento ai presupposti necessari per la rettificazione di attribuzione di sesso, la Corte statuisce che l’acquisizione di una nuova identità di genere ben può rappresentare l’esito di un percorso individuale, confermato da precisi riscontri tecnici in sede giudiziaria, senza che sia necessario alcun intervento medico-chirurgico.| File | Dimensione | Formato | |
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