L’ “accertamento di tipo sintetico” e “accertamento di tipo analitico ” sono due diverse e contrapposte modalità di accertamento del reddito delle persone fisiche. In particolare, il primo ti-po di accertamento individua uno schema accertativo che non è basato analiticamente sul totale delle singole e distin-te contestazioni, ma muovendo da un presupposto di carat-tere generale (p. es. le spese sostenute dal contribuente ed il suo stile di vita) desume poi da esso l’imponibile, accertandolo, quindi, “sinteticamente” nella sua globalità (p. es. accertando il reddito imponibile in misura corrispondente alle spese indispensabili a mantenere lo stile di vita condotto dal contribuente). L’accertamento tributario svolto con metodologia sintetica, dunque, risulta essere la fisiologica conseguenza di contestazioni costruite sulla credibilità di una impostazione generale, la quale, efficacemente sviluppata in raccordo alla specifica e concreta situazione riferibile al contribuente, arriva a determinare logicamente il fatto imponibile in modo “unitario” e “globale”. Pertanto, se da parte dell’Amministrazione Finanziaria viene applicato il metodo sintetico per accertare un determinato fatto imponibile, la quantificazione del tributo dovuto che ne scaturisce deve avvenire, in modo coerente ed esclusivo in termini sintetico-globali. L’attuale disciplina dell’accertamento sintetico, come supra anticipato (nota1), è stata ridisegnata dall’articolo 22 del decreto legge 78/2010, che, allo scopo di adeguare tale procedimento al mutato contesto socio-economico, ren-dendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contri-buente, anche mediante il contraddittorio, ha modificato i commi, dal quarto all’ottavo, dell’articolo 38 del Dpr 600/1973. Su tale impianto normativo è intervenuto l’articolo 10 del decreto legge 87/2018 (Decreto Dignità) successiva-mente convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018 che ha introdotto alcune novità di cui meglio si dirà successi-vamente e che attengono al DM attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di redditometro. Si precisa che quello attualmente in vigore , contenente gli elementi necessari per effettuare l’accertamento, conserve-rà la sua efficacia fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Premesso ciò, può affermarsi che nell’ambito dell’accertamento sintetico in generale possono individuarsi due varianti, ovvero, l’accertamento sintetico puro e l’accertamento sintetico redditometrico.

LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO COMPLESSIVO E IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA FINALITA’ GIUSTIZIALI E IMPRESCINDIBILI ESIGENZE GARANTISTE PER IL CONTRIBUENTE / Strianese, Loredana. - 1:(2023), pp. 853-869.

LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO COMPLESSIVO E IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA FINALITA’ GIUSTIZIALI E IMPRESCINDIBILI ESIGENZE GARANTISTE PER IL CONTRIBUENTE

LOREDANA STRIANESE
2023

Abstract

L’ “accertamento di tipo sintetico” e “accertamento di tipo analitico ” sono due diverse e contrapposte modalità di accertamento del reddito delle persone fisiche. In particolare, il primo ti-po di accertamento individua uno schema accertativo che non è basato analiticamente sul totale delle singole e distin-te contestazioni, ma muovendo da un presupposto di carat-tere generale (p. es. le spese sostenute dal contribuente ed il suo stile di vita) desume poi da esso l’imponibile, accertandolo, quindi, “sinteticamente” nella sua globalità (p. es. accertando il reddito imponibile in misura corrispondente alle spese indispensabili a mantenere lo stile di vita condotto dal contribuente). L’accertamento tributario svolto con metodologia sintetica, dunque, risulta essere la fisiologica conseguenza di contestazioni costruite sulla credibilità di una impostazione generale, la quale, efficacemente sviluppata in raccordo alla specifica e concreta situazione riferibile al contribuente, arriva a determinare logicamente il fatto imponibile in modo “unitario” e “globale”. Pertanto, se da parte dell’Amministrazione Finanziaria viene applicato il metodo sintetico per accertare un determinato fatto imponibile, la quantificazione del tributo dovuto che ne scaturisce deve avvenire, in modo coerente ed esclusivo in termini sintetico-globali. L’attuale disciplina dell’accertamento sintetico, come supra anticipato (nota1), è stata ridisegnata dall’articolo 22 del decreto legge 78/2010, che, allo scopo di adeguare tale procedimento al mutato contesto socio-economico, ren-dendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contri-buente, anche mediante il contraddittorio, ha modificato i commi, dal quarto all’ottavo, dell’articolo 38 del Dpr 600/1973. Su tale impianto normativo è intervenuto l’articolo 10 del decreto legge 87/2018 (Decreto Dignità) successiva-mente convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018 che ha introdotto alcune novità di cui meglio si dirà successi-vamente e che attengono al DM attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di redditometro. Si precisa che quello attualmente in vigore , contenente gli elementi necessari per effettuare l’accertamento, conserve-rà la sua efficacia fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Premesso ciò, può affermarsi che nell’ambito dell’accertamento sintetico in generale possono individuarsi due varianti, ovvero, l’accertamento sintetico puro e l’accertamento sintetico redditometrico.
2023
9788813384869
LA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO COMPLESSIVO E IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA FINALITA’ GIUSTIZIALI E IMPRESCINDIBILI ESIGENZE GARANTISTE PER IL CONTRIBUENTE / Strianese, Loredana. - 1:(2023), pp. 853-869.
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