Il sistema costituito dalle regole dettate dalle piattaforme, al pari di ogni sistema di norme, esprime programmi ideologici ed è portatore di categorie di interessi. Tuttavia in tale contesto le azioni, espresse non più in parole ma in dati, sono conformate dalle regole tecnologiche. Rispetto ai relativi controlli di tali sistemi tuttavia, l’approccio espresso dal legislatore, specialmente europeo, si rivela ancora insoddisfacente dal momento che sono concepiti esclusivamente al fine di assicurare l’ottemperanza dei principi collegati al funzionamento alla tecnologia sì da non porre al riparo gli interessati dagli usi distorti dei risultati ottenuti con l’utilizzo della tecnologia. Conseguentemente se si conferma necessario un controllo sostanziale in merito alla conformità di tale utilizzo ai principi e ai valori dell’ordinamento italo europeo, occorre evidenziare aderendo a una visione realistica che tale controllo, in alcuni casi in tale specifico contesto tecnologico, risulta impraticabile. Al tempo stesso è anche vero che una verifica successiva è quella rimessa ai Garanti dei diversi settori che, in via collaborativa e sinergica, assicurano quei controlli sul comportamento dei mercati di riferimento vigilando sulle diverse attività anche algoritmiche e dunque il rispetto delle normative di settore anche in assenza di “comportamenti e accorgimenti non espressamente calcolati” mediante il ricorso al principio di correttezza e buona fede.
Regole tecnologiche e controlli / Perlingieri, Carolina. - (2022). (Intervento presentato al convegno Nuove tecnologie e cultura del diritto civile tenutosi a Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Aula Coviello - Via Porta di Massa 32 Napoli nel 24 e 25 novembre 2022).
Regole tecnologiche e controlli
Carolina Perlingieri
2022
Abstract
Il sistema costituito dalle regole dettate dalle piattaforme, al pari di ogni sistema di norme, esprime programmi ideologici ed è portatore di categorie di interessi. Tuttavia in tale contesto le azioni, espresse non più in parole ma in dati, sono conformate dalle regole tecnologiche. Rispetto ai relativi controlli di tali sistemi tuttavia, l’approccio espresso dal legislatore, specialmente europeo, si rivela ancora insoddisfacente dal momento che sono concepiti esclusivamente al fine di assicurare l’ottemperanza dei principi collegati al funzionamento alla tecnologia sì da non porre al riparo gli interessati dagli usi distorti dei risultati ottenuti con l’utilizzo della tecnologia. Conseguentemente se si conferma necessario un controllo sostanziale in merito alla conformità di tale utilizzo ai principi e ai valori dell’ordinamento italo europeo, occorre evidenziare aderendo a una visione realistica che tale controllo, in alcuni casi in tale specifico contesto tecnologico, risulta impraticabile. Al tempo stesso è anche vero che una verifica successiva è quella rimessa ai Garanti dei diversi settori che, in via collaborativa e sinergica, assicurano quei controlli sul comportamento dei mercati di riferimento vigilando sulle diverse attività anche algoritmiche e dunque il rispetto delle normative di settore anche in assenza di “comportamenti e accorgimenti non espressamente calcolati” mediante il ricorso al principio di correttezza e buona fede.File | Dimensione | Formato | |
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