Nel nostro ordinamento la disciplina di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive tende in generale ad assicurare l’efficace applicazione delle regole che regolamentano un’ampia gamma di attività umane. In ambito bancario e finanziario, pur avendo perso la connotazione di elementi di chiusura dell’ordinamento sezionale bancario che in origine era stata accreditata da una concezione dirigista dell’azione di vigilanza , le sanzioni conservano una funzione repressiva, correttiva e deterrente rispetto agli illeciti commessi dagli operatori bancari e, dunque, contribuiscono alla tenuta del sistema di vigilanza. Resta infatti fermo che il mancato rispetto della disciplina cui i soggetti vigilati sono sottoposti incide negativamente su interessi di carattere ibrido, sia privatistico sia pubblicistico; questo giustifica – e anzi rende necessario – l’intervento sanzionatorio, sia a scopo afflittivo nei confronti dell’autore della violazione, sia correttivo della lesione dello specifico interesse amministrativo coinvolto. La disciplina sanzionatoria applicabile agli intermediari bancari e finanziari punisce le violazioni delle disposizioni che il sistema normativo italiano pone a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti, nonché della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Si svolgeranno, in termini di estrema sintesi, alcune riflessioni sul tema del monitoraggio fiscale e delle sanzioni correlate a quest’ultimo considerando il particolare aspetto legato agli obblighi in capo alla stabile organizzazione italiana osservando sin da ora che i menzionati controlli con le rispettive sanzioni applicabili, in caso di illeciti, presentano diversi punti di contatto tra loro, anzi, va segnalato che, le informazioni sui movimenti transfrontalieri da comunicare all’A.F. da parte degli intermediari finanziari sono in sostanza quelle rilevate e conservate dai medesimi ai fini antiriciclaggio. Difatti, la riforma dell’art. 1 del D.L. n. 167 del 1990 si è basata sul rimando alle categorie e definizioni proprie della normativa antiriciclaggio per individuare gli intermediari soggetti agli obblighi di segnalazione e la tipologia di operazioni oggetto di comunicazione

Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari e sanzioni / Strianese, Loredana. - ORDINAMENTI TRIBUTARI A CONFRONTO:(2022), pp. 201-213.

Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari e sanzioni

LOREDANA STRIANESE
2022

Abstract

Nel nostro ordinamento la disciplina di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive tende in generale ad assicurare l’efficace applicazione delle regole che regolamentano un’ampia gamma di attività umane. In ambito bancario e finanziario, pur avendo perso la connotazione di elementi di chiusura dell’ordinamento sezionale bancario che in origine era stata accreditata da una concezione dirigista dell’azione di vigilanza , le sanzioni conservano una funzione repressiva, correttiva e deterrente rispetto agli illeciti commessi dagli operatori bancari e, dunque, contribuiscono alla tenuta del sistema di vigilanza. Resta infatti fermo che il mancato rispetto della disciplina cui i soggetti vigilati sono sottoposti incide negativamente su interessi di carattere ibrido, sia privatistico sia pubblicistico; questo giustifica – e anzi rende necessario – l’intervento sanzionatorio, sia a scopo afflittivo nei confronti dell’autore della violazione, sia correttivo della lesione dello specifico interesse amministrativo coinvolto. La disciplina sanzionatoria applicabile agli intermediari bancari e finanziari punisce le violazioni delle disposizioni che il sistema normativo italiano pone a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti, nonché della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Si svolgeranno, in termini di estrema sintesi, alcune riflessioni sul tema del monitoraggio fiscale e delle sanzioni correlate a quest’ultimo considerando il particolare aspetto legato agli obblighi in capo alla stabile organizzazione italiana osservando sin da ora che i menzionati controlli con le rispettive sanzioni applicabili, in caso di illeciti, presentano diversi punti di contatto tra loro, anzi, va segnalato che, le informazioni sui movimenti transfrontalieri da comunicare all’A.F. da parte degli intermediari finanziari sono in sostanza quelle rilevate e conservate dai medesimi ai fini antiriciclaggio. Difatti, la riforma dell’art. 1 del D.L. n. 167 del 1990 si è basata sul rimando alle categorie e definizioni proprie della normativa antiriciclaggio per individuare gli intermediari soggetti agli obblighi di segnalazione e la tipologia di operazioni oggetto di comunicazione
2022
978-88-921-2241-3
Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari e sanzioni / Strianese, Loredana. - ORDINAMENTI TRIBUTARI A CONFRONTO:(2022), pp. 201-213.
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