La riflessione sull’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, nonché sulle prassi notarili, dimostra che nello specchio dell’art. 2645-ter cod. civ. si riflettono, celati dal velo della c.d. causa destinatoria e dalla meritevolezza degli interessi, atti di autonomia negoziali recanti una regolamentazione convenzionale rivolta alla sostanziale riformulazione della disciplina di istituti tipici al fine dell’esclusione dell’applicazione delle norme imperative attraverso l’apparente rappresentazione di una destinazione di beni; atti in concreto riconducibili a figure delle quali l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale discute dell’ammissibilità, come le convenzioni patrimoniali atipiche, le garanzie reali atipiche, i diritti reali atipici, i negozi in senso ampio successorio, vale a dire ipotesi tradizionalmente estranee al tema dei vincoli di destinazione. Il passaggio dall’utilizzazione semantica a quella semiotica del sintagma “destinazione di beni” permette di qualificare atto di destinazione qualsiasi manifestazione di autonomia privata, anche già tipizzata, sì da considerarla idonea a produrre l’effetto della separazione patrimoniale con conseguente sottrazione alle inderogabili regole legali. La destinazione, dunque, è il luogo nel quale l’autonomia privata, appoggiandosi alle incerte proposizioni linguistiche contenute nell’art. 2465 ter, tenta costantemente di riappropriarsi della propria forza per ridisegnare la disciplina di istituti tipici, tradizionalmente ancorati a consolidati principi e norme imperative non reputati più aderenti alla realtà dei rapporti economici. La costante sovrapposizione dei concreti atti di destinazione non soltanto ad ipotesi di destinazione c.d. tipiche - come il fondo patrimoniale, il trust, le fondazioni - ma anche ad altri istituti - come l’usufrutto, i diritti reali di abitazione e di uso, l’assegnazione della casa familiare, le servitù atipiche, le garanzie reali atipiche -, da un lato, pone il problema relativo alla validità ed efficacia reale del concreto contratto che non può essere affidata al richiamo all’art. 2645-ter o all’utilizzazione del sintagma “destinazione di beni”; dall’altro, consente di comprendere perché, nonostante la consapevolezza delle trasformazioni della responsabilità patrimoniale, il tema degli atti di destinazione rechi sempre il timore dell’elevato tasso di frodi e la conseguente tendenza a limitare la figura addirittura evocando uno strumento in precedenza negletto come quello della meritevolezza. In altri termini, la mancata positivizzazione di un concetto di destinazione attiva la possibile attrazione degli schemi tipici nel prisma della destinazione, sí che ogni atto negoziale, anche tipico è, in astratto, suscettibile di essere qualificato come atto di destinazione, con il conseguente effetto di separazione. Per tentare di uscire dagli “strani anelli” dei discorsi giuridici in tema di destinazione di beni ad uno scopo, occorre riconoscere che la scarsa competitività di alternative fondate sul contratto ha sollecitato l’utilizzazione del paradigma proprietario quale strumento più efficiente di gestione delle esternalità che la trasformazione della ricchezza produce costantemente, incrementando, come la globalizzazione dell’economia dimostra, la domanda di strumenti di governo delle complesse manifestazioni della ricchezza fondati sulla struttura proprietaria anziché sull’obbligazione. Pertanto, il compito dell’interprete è reso piú agevole, rispettando la reale e contingente intenzione del legislatore, dall’adesione alla lettura dell’art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust, ovvero quale disposizione che rimuove gli ostacoli alla trascrivibilità del trust fino al riconoscimento, fermo restando la necessità, come per tutti gli atti di autonomia negoziale, del controllo di liceità dei concreti interessi perseguiti, della legittimità del trust c.d. interno, avvalendosi anche dell’ausilio offerto dalla relativa elaborazione giurisprudenziale sì da poter serenamente affermare che sono cadute le obiezioni in ordine alla contrarietà a principi di ordine pubblico del trust interno, sia sotto il profilo del principio del numero chiuso dei diritti reali perché la proprietà del trustee è formalmente un diritto di proprietà, anche se limitato nel tempo e indirizzato agli scopi del trust, sia per la previsione della segregazione di beni in trust rispetto al patrimonio del trustee da parte della legge di ratifica della convenzione dell’Aja.

La trascrizione degli atti di destinazione / Federico, Andrea. - XIX:(2014), pp. 563-636.

La trascrizione degli atti di destinazione

FEDERICO, Andrea
2014

Abstract

La riflessione sull’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, nonché sulle prassi notarili, dimostra che nello specchio dell’art. 2645-ter cod. civ. si riflettono, celati dal velo della c.d. causa destinatoria e dalla meritevolezza degli interessi, atti di autonomia negoziali recanti una regolamentazione convenzionale rivolta alla sostanziale riformulazione della disciplina di istituti tipici al fine dell’esclusione dell’applicazione delle norme imperative attraverso l’apparente rappresentazione di una destinazione di beni; atti in concreto riconducibili a figure delle quali l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale discute dell’ammissibilità, come le convenzioni patrimoniali atipiche, le garanzie reali atipiche, i diritti reali atipici, i negozi in senso ampio successorio, vale a dire ipotesi tradizionalmente estranee al tema dei vincoli di destinazione. Il passaggio dall’utilizzazione semantica a quella semiotica del sintagma “destinazione di beni” permette di qualificare atto di destinazione qualsiasi manifestazione di autonomia privata, anche già tipizzata, sì da considerarla idonea a produrre l’effetto della separazione patrimoniale con conseguente sottrazione alle inderogabili regole legali. La destinazione, dunque, è il luogo nel quale l’autonomia privata, appoggiandosi alle incerte proposizioni linguistiche contenute nell’art. 2465 ter, tenta costantemente di riappropriarsi della propria forza per ridisegnare la disciplina di istituti tipici, tradizionalmente ancorati a consolidati principi e norme imperative non reputati più aderenti alla realtà dei rapporti economici. La costante sovrapposizione dei concreti atti di destinazione non soltanto ad ipotesi di destinazione c.d. tipiche - come il fondo patrimoniale, il trust, le fondazioni - ma anche ad altri istituti - come l’usufrutto, i diritti reali di abitazione e di uso, l’assegnazione della casa familiare, le servitù atipiche, le garanzie reali atipiche -, da un lato, pone il problema relativo alla validità ed efficacia reale del concreto contratto che non può essere affidata al richiamo all’art. 2645-ter o all’utilizzazione del sintagma “destinazione di beni”; dall’altro, consente di comprendere perché, nonostante la consapevolezza delle trasformazioni della responsabilità patrimoniale, il tema degli atti di destinazione rechi sempre il timore dell’elevato tasso di frodi e la conseguente tendenza a limitare la figura addirittura evocando uno strumento in precedenza negletto come quello della meritevolezza. In altri termini, la mancata positivizzazione di un concetto di destinazione attiva la possibile attrazione degli schemi tipici nel prisma della destinazione, sí che ogni atto negoziale, anche tipico è, in astratto, suscettibile di essere qualificato come atto di destinazione, con il conseguente effetto di separazione. Per tentare di uscire dagli “strani anelli” dei discorsi giuridici in tema di destinazione di beni ad uno scopo, occorre riconoscere che la scarsa competitività di alternative fondate sul contratto ha sollecitato l’utilizzazione del paradigma proprietario quale strumento più efficiente di gestione delle esternalità che la trasformazione della ricchezza produce costantemente, incrementando, come la globalizzazione dell’economia dimostra, la domanda di strumenti di governo delle complesse manifestazioni della ricchezza fondati sulla struttura proprietaria anziché sull’obbligazione. Pertanto, il compito dell’interprete è reso piú agevole, rispettando la reale e contingente intenzione del legislatore, dall’adesione alla lettura dell’art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust, ovvero quale disposizione che rimuove gli ostacoli alla trascrivibilità del trust fino al riconoscimento, fermo restando la necessità, come per tutti gli atti di autonomia negoziale, del controllo di liceità dei concreti interessi perseguiti, della legittimità del trust c.d. interno, avvalendosi anche dell’ausilio offerto dalla relativa elaborazione giurisprudenziale sì da poter serenamente affermare che sono cadute le obiezioni in ordine alla contrarietà a principi di ordine pubblico del trust interno, sia sotto il profilo del principio del numero chiuso dei diritti reali perché la proprietà del trustee è formalmente un diritto di proprietà, anche se limitato nel tempo e indirizzato agli scopi del trust, sia per la previsione della segregazione di beni in trust rispetto al patrimonio del trustee da parte della legge di ratifica della convenzione dell’Aja.
2014
9788859812449
La trascrizione degli atti di destinazione / Federico, Andrea. - XIX:(2014), pp. 563-636.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/897986
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