La valutazione dell’interesse pubblico è al centro del quadro di risoluzione. D’altronde, il “Public Interest Assessment” (PIA) è il principale strumento utilizzato dalle autorità di risoluzione per valutare se una banca in dissesto debba essere risolta nell’interesse pubblico o se possa essere liquidata nell’ambito delle normali procedure concorsuali. Esso è, pertanto, funzionale ad assicurare la tutela dei contribuenti e la promozione della stabilità finanziaria. Molti dei rilievi che verranno formulati in questa sede devono tener conto della circostanza per cui le varie autorità coinvolte nella gestione della crisi fanno uso di diverse nozioni di interesse pubblico, che dunque coesistono a differenti livelli. Ciò è particolarmente vero se si considera che la prassi in materia di aiuti di Stato introduce un test di interesse pubblico che è già nelle sue premesse in palese contraddizione con la valutazione che le autorità di risoluzione a loro volta devono porre in essere sulla base del combinato disposto della dir. 59/2014 (BRRD) e del reg. (UE) 806/2014 (reg. SRM). La ricorrenza dell’interesse pubblico è infatti fattore discriminante per stabilire se la risoluzione risulti necessaria, in termini contro fattuali rispetto alla liquidazione disordinata, al fine di evitare conseguenze sistemiche e minimizzare l’impatto sui contribuenti. Già da questo primo rapido affresco si ha contezza che ogni interpretazione dell’interesse pubblico risulterà strutturata secondo uno schema del tutto peculiare che rende oltremodo ardua l’individuazione di paradigmi univoci e assoluti. L’interrogativo cui si tenterà di fornire una risposta è in base a quali criteri si possa giungere ad accertare o a escludere la sussistenza dell’interesse pubblico alla risoluzione, posto che, secondo l’opinione di autorevoli commentatori, quella compiuta dalle autorità di risoluzione è una scelta sì altamente tecnica, ma che inevitabilmente, come in un sistema di vasi comunicanti, sconta in concreto evidenti tratti di contaminazione politica per ogni singola fattispecie.

Il Public Interest Assessment nella risoluzione bancaria. Alcune note critiche / Scipione, Luigi. - (2022). (Intervento presentato al convegno GLI AIUTI DI STATO ALLE BANCHE IN CRISI: PROSPETTIVE DOPO IL CASO TERCAS tenutosi a Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena - Siena nel 29-30 giugno 2022).

Il Public Interest Assessment nella risoluzione bancaria. Alcune note critiche

SCIPIONE Luigi
2022

Abstract

La valutazione dell’interesse pubblico è al centro del quadro di risoluzione. D’altronde, il “Public Interest Assessment” (PIA) è il principale strumento utilizzato dalle autorità di risoluzione per valutare se una banca in dissesto debba essere risolta nell’interesse pubblico o se possa essere liquidata nell’ambito delle normali procedure concorsuali. Esso è, pertanto, funzionale ad assicurare la tutela dei contribuenti e la promozione della stabilità finanziaria. Molti dei rilievi che verranno formulati in questa sede devono tener conto della circostanza per cui le varie autorità coinvolte nella gestione della crisi fanno uso di diverse nozioni di interesse pubblico, che dunque coesistono a differenti livelli. Ciò è particolarmente vero se si considera che la prassi in materia di aiuti di Stato introduce un test di interesse pubblico che è già nelle sue premesse in palese contraddizione con la valutazione che le autorità di risoluzione a loro volta devono porre in essere sulla base del combinato disposto della dir. 59/2014 (BRRD) e del reg. (UE) 806/2014 (reg. SRM). La ricorrenza dell’interesse pubblico è infatti fattore discriminante per stabilire se la risoluzione risulti necessaria, in termini contro fattuali rispetto alla liquidazione disordinata, al fine di evitare conseguenze sistemiche e minimizzare l’impatto sui contribuenti. Già da questo primo rapido affresco si ha contezza che ogni interpretazione dell’interesse pubblico risulterà strutturata secondo uno schema del tutto peculiare che rende oltremodo ardua l’individuazione di paradigmi univoci e assoluti. L’interrogativo cui si tenterà di fornire una risposta è in base a quali criteri si possa giungere ad accertare o a escludere la sussistenza dell’interesse pubblico alla risoluzione, posto che, secondo l’opinione di autorevoli commentatori, quella compiuta dalle autorità di risoluzione è una scelta sì altamente tecnica, ma che inevitabilmente, come in un sistema di vasi comunicanti, sconta in concreto evidenti tratti di contaminazione politica per ogni singola fattispecie.
2022
Il Public Interest Assessment nella risoluzione bancaria. Alcune note critiche / Scipione, Luigi. - (2022). (Intervento presentato al convegno GLI AIUTI DI STATO ALLE BANCHE IN CRISI: PROSPETTIVE DOPO IL CASO TERCAS tenutosi a Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena - Siena nel 29-30 giugno 2022).
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