Nella relazione di sintesi tenuta dal prof. Procida si sono affrontati, criticamente, i principali temi trattati nel convegno: dalla oggettivazione della perizia conseguente alla previsione delle buone pratiche clinico-assistenziali e, soprattutto, dalle raccomandazioni disposte dalle linee guida; alla c.d. deresponsabilizzazione penale dell'esercente la professione sanitaria; all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa; alla liceità e/o meritevolezza delle clausole claims made; all'obbligo di assicurazione ed all'azione diretta del danneggiato; alla previsione di un fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria; soprattutto, alle responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale delle strutture socio-sanitarie e del sanitario, quale ausiliare del debitore (art. 1228 c.c.). Da qui la critica ad un recente orientamento della Cassazione che, in disaccordo con quanto disposto dalle Sezioni unite, pone a carico del paziente/creditore delle obbligazioni di "facere professionale" l'onere di provare il rapporto di causalità materiale tra inadempimento e danno.
Il nuovo sistema della responsabilità medico-sanitaria a cinque anni dalla legge 17 marzo 2017, n. 24 / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2022). ( Il nuovo sistema della responsabilità medico-sanitaria a cinque anni dalla legge 17 marzo 2017, n. 24 Auditorium Benedetto XIII - via Le Mosse - Università di Camerino 17 marzo 2022).
Il nuovo sistema della responsabilità medico-sanitaria a cinque anni dalla legge 17 marzo 2017, n. 24
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2022
Abstract
Nella relazione di sintesi tenuta dal prof. Procida si sono affrontati, criticamente, i principali temi trattati nel convegno: dalla oggettivazione della perizia conseguente alla previsione delle buone pratiche clinico-assistenziali e, soprattutto, dalle raccomandazioni disposte dalle linee guida; alla c.d. deresponsabilizzazione penale dell'esercente la professione sanitaria; all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa; alla liceità e/o meritevolezza delle clausole claims made; all'obbligo di assicurazione ed all'azione diretta del danneggiato; alla previsione di un fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria; soprattutto, alle responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale delle strutture socio-sanitarie e del sanitario, quale ausiliare del debitore (art. 1228 c.c.). Da qui la critica ad un recente orientamento della Cassazione che, in disaccordo con quanto disposto dalle Sezioni unite, pone a carico del paziente/creditore delle obbligazioni di "facere professionale" l'onere di provare il rapporto di causalità materiale tra inadempimento e danno.| File | Dimensione | Formato | |
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