Il processo si trova costantemente esposto alle intemperie della vita politica, risentendo di scosse di assestamento lungo la stessa faglia, che aveva posto in discussione i principi sui quali si regge. Così l’ennesimo tentativo, in cui si sostanzia la legge n. 134 del 2021, di deflazionare il sovraccarico processuale e di razionalizzare il tempo del processo nel rispetto delle garanzie difensive. In particolare la cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado e l’improcedibilità dell’azione penale per decorrenza dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione risentono fortemente dello scenario di cui fanno parte, evidenziando molteplici interconnessioni con l’attuazione dei criteri di delega di cui all’art. 1, co. 9, lett. c-h). Da questa strumentalità interna dipende la congruità dei termini di improcedibilità dell’azione penale: essa rischia di essere travolta dalla sfasatura cronologica tra deleghe in attesa di attuazione e interventi precettivi, al punto da costituire il vizio di fondo della riforma. Le accese tensioni politiche, che hanno animato il dibattito sulla prescrizione hanno portato al riconoscimento della natura ancipite della prescrizione, pur formalmente preservando la sua tradizionale costruzione sostanzialistica. Da qui le aporie sistematiche sul piano processuale, che lasciano prevedere non lievi torsioni, con esiti presumibilmente non in linea con gli obiettivi perseguiti di razionalizzazione del processo nel rispetto delle garanzie difensive. Ma non solo. Sembra che ad essere vanificati siano tutti gli sforzi dottrinali protesi a dimostrare che lo scopo del processo sia il giudizio ovvero la decisione di merito a fronte di novità legislative che ricordano le antiche exceptiones litis ingressum impedientes, nell’ottica dell’accelerazione processuale. Si tratta di espedienti dall’incerta ed insicura terminologia: cessazione e ripresa della prescrizione, improcedibilità (rectius: improseguibilità). E l’incertezza delle definizioni diventa incertezza nell’applicazione, con riverberi immediati sui diritti inviolabili dell’imputato.

Aporie sistematiche e profili di incostituzionalità della legge n. 134 del 2021 / Iasevoli, C.. - (2021). (Intervento presentato al convegno La riforma del processo penale. Tavola rotonda sulla legge delega n. 134 del 2021 tenutosi a Tribunale di Napoli-sala Arengario nel 3 novembre 2021).

Aporie sistematiche e profili di incostituzionalità della legge n. 134 del 2021

C. Iasevoli
2021

Abstract

Il processo si trova costantemente esposto alle intemperie della vita politica, risentendo di scosse di assestamento lungo la stessa faglia, che aveva posto in discussione i principi sui quali si regge. Così l’ennesimo tentativo, in cui si sostanzia la legge n. 134 del 2021, di deflazionare il sovraccarico processuale e di razionalizzare il tempo del processo nel rispetto delle garanzie difensive. In particolare la cessazione del corso della prescrizione del reato con la pronuncia della sentenza di primo grado e l’improcedibilità dell’azione penale per decorrenza dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione risentono fortemente dello scenario di cui fanno parte, evidenziando molteplici interconnessioni con l’attuazione dei criteri di delega di cui all’art. 1, co. 9, lett. c-h). Da questa strumentalità interna dipende la congruità dei termini di improcedibilità dell’azione penale: essa rischia di essere travolta dalla sfasatura cronologica tra deleghe in attesa di attuazione e interventi precettivi, al punto da costituire il vizio di fondo della riforma. Le accese tensioni politiche, che hanno animato il dibattito sulla prescrizione hanno portato al riconoscimento della natura ancipite della prescrizione, pur formalmente preservando la sua tradizionale costruzione sostanzialistica. Da qui le aporie sistematiche sul piano processuale, che lasciano prevedere non lievi torsioni, con esiti presumibilmente non in linea con gli obiettivi perseguiti di razionalizzazione del processo nel rispetto delle garanzie difensive. Ma non solo. Sembra che ad essere vanificati siano tutti gli sforzi dottrinali protesi a dimostrare che lo scopo del processo sia il giudizio ovvero la decisione di merito a fronte di novità legislative che ricordano le antiche exceptiones litis ingressum impedientes, nell’ottica dell’accelerazione processuale. Si tratta di espedienti dall’incerta ed insicura terminologia: cessazione e ripresa della prescrizione, improcedibilità (rectius: improseguibilità). E l’incertezza delle definizioni diventa incertezza nell’applicazione, con riverberi immediati sui diritti inviolabili dell’imputato.
2021
Aporie sistematiche e profili di incostituzionalità della legge n. 134 del 2021 / Iasevoli, C.. - (2021). (Intervento presentato al convegno La riforma del processo penale. Tavola rotonda sulla legge delega n. 134 del 2021 tenutosi a Tribunale di Napoli-sala Arengario nel 3 novembre 2021).
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