L'idea rieducativa ha inciso profondamente anche sulla non punibilità e, specificamente, sulle cause di esclusione della pena applicabili in sede di cognizione. Da un lato, ha determinato la 'fucinatura' di nuove ipotesi di non punibilità tramite la valorizzazione dell'art. 49, c. 2 c.p. e la parziale declaratoria di illegititimità costituzionale dell'art. 5 c.p.; dall'altro, la formulazione di nuove figure di carattere generale da parte del legislatore contemporaneo, come il 131 bis c.p.
Non punibilità e rieducazione / Amarelli, Giuseppe. - (2022). (Intervento presentato al convegno La rieducazione oggi tenutosi a Università degli Studi di Trento nel 21 gennaio 2022).
Non punibilità e rieducazione
amarelli
2022
Abstract
L'idea rieducativa ha inciso profondamente anche sulla non punibilità e, specificamente, sulle cause di esclusione della pena applicabili in sede di cognizione. Da un lato, ha determinato la 'fucinatura' di nuove ipotesi di non punibilità tramite la valorizzazione dell'art. 49, c. 2 c.p. e la parziale declaratoria di illegititimità costituzionale dell'art. 5 c.p.; dall'altro, la formulazione di nuove figure di carattere generale da parte del legislatore contemporaneo, come il 131 bis c.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.