La questione dell’ascrivibilità dei diritti della personalità ai soggetti diversi dalle persone fisiche è stata affrontata tradizionalmente mediante il ricorso a soluzioni condizionate esclusivamente dal riconoscimento o dalla negazione della soggettività giuridica e in particolare da una concezione unitaria e neutrale della stessa. Un mutamento di prospettiva è da ricollegare all’accoglimento di approccio metodologico in chiave relativizzante e assiologica che sollecita una riformulazione del problema che conferma la necessità del rifiuto di una concezione unitaria e neutrale della soggettività giuridica in quanto il rispetto dei valori racchiusi nei principi costituzionali impone di individuarne i diversi fondamenti, anche costituzionali. L’attribuzione della soggettività giuridica, anche parziale, a entità diverse dagli esseri umani costituisce una tecnica normativa rivolta alla soddisfazione di specifici interessi come emerge, in maniera eloquente dall’attuale dibattito sulla c.d. soggettività giuridica digitale. Il ricorso all’analisi delle fattispecie concrete - che hanno riguardato, dapprima soprattutto a vicende collegate alle scissioni di partiti, a casi di lesione dell’immagine della p.a. a seguito di illeciti compiuti da funzionari e amministratori o da terzi e in seguito, nell’attuale contesto storico, a vicende collegate all’esercizio dell’attività di enti sui social network - ha consentito di affermare che l’interesse in gioco da tutelare, con riguardo agli enti, è da individuare nella necessità di assicurare il libero e corretto svolgimento dell’attività dell’ente per la realizzazione di uno scopo in un sistema pluralistico e concorrenziale nel rispetto della non confondibilità, della differenziazione e della leale concorrenza che non è soltanto economica ma anche politica, sindacale, culturale; interesse ben diverso da quello di garantire un aspetto dell’ente in sé o da quello delle persone che agiscono uti universi quale medesimo diritto volto a tutelare interessi pur sempre riconducibili alle persone fisiche. In questa direzione si sono individuate le norme, regole e principi, che tutelano i concreti interessi individuati.

Enti e diritti della personalità / Perlingieri, C.. - (2021). (Intervento presentato al convegno "La personalità umana nell'ordinamento giuridico" di Pietro Perlingieri, cinquant'anni dopo - VI Convegno Regionale - SISDIC SIcilia tenutosi a Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università LUMSA sede di Palermo nel 5 e 6 novembre 2021).

Enti e diritti della personalità

C. Perlingieri
2021

Abstract

La questione dell’ascrivibilità dei diritti della personalità ai soggetti diversi dalle persone fisiche è stata affrontata tradizionalmente mediante il ricorso a soluzioni condizionate esclusivamente dal riconoscimento o dalla negazione della soggettività giuridica e in particolare da una concezione unitaria e neutrale della stessa. Un mutamento di prospettiva è da ricollegare all’accoglimento di approccio metodologico in chiave relativizzante e assiologica che sollecita una riformulazione del problema che conferma la necessità del rifiuto di una concezione unitaria e neutrale della soggettività giuridica in quanto il rispetto dei valori racchiusi nei principi costituzionali impone di individuarne i diversi fondamenti, anche costituzionali. L’attribuzione della soggettività giuridica, anche parziale, a entità diverse dagli esseri umani costituisce una tecnica normativa rivolta alla soddisfazione di specifici interessi come emerge, in maniera eloquente dall’attuale dibattito sulla c.d. soggettività giuridica digitale. Il ricorso all’analisi delle fattispecie concrete - che hanno riguardato, dapprima soprattutto a vicende collegate alle scissioni di partiti, a casi di lesione dell’immagine della p.a. a seguito di illeciti compiuti da funzionari e amministratori o da terzi e in seguito, nell’attuale contesto storico, a vicende collegate all’esercizio dell’attività di enti sui social network - ha consentito di affermare che l’interesse in gioco da tutelare, con riguardo agli enti, è da individuare nella necessità di assicurare il libero e corretto svolgimento dell’attività dell’ente per la realizzazione di uno scopo in un sistema pluralistico e concorrenziale nel rispetto della non confondibilità, della differenziazione e della leale concorrenza che non è soltanto economica ma anche politica, sindacale, culturale; interesse ben diverso da quello di garantire un aspetto dell’ente in sé o da quello delle persone che agiscono uti universi quale medesimo diritto volto a tutelare interessi pur sempre riconducibili alle persone fisiche. In questa direzione si sono individuate le norme, regole e principi, che tutelano i concreti interessi individuati.
2021
Enti e diritti della personalità / Perlingieri, C.. - (2021). (Intervento presentato al convegno "La personalità umana nell'ordinamento giuridico" di Pietro Perlingieri, cinquant'anni dopo - VI Convegno Regionale - SISDIC SIcilia tenutosi a Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università LUMSA sede di Palermo nel 5 e 6 novembre 2021).
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