E’ da molto tempo che non leggevo un libro così pieno di suggestioni e di problemi com’è quello di Cardone sull’Algoritmo e la decisione politica. Che cos’è un algoritmo? La definizione non la troviamo all’inizio ma a pag. 118 dove si afferma che l’algoritmo è un dispositivo inteso come “insieme di prassi, di saperi, di misure, di istituzioni il cui scopo è di gestire, governare, controllare e orientare in un senso che si pretende utile”. Tale definizione facendo riferimento all’ “utilità” sembra lasciare aperta la possibilità di soluzioni algoritmiche molteplici, in ragione del significato di “utilità” che viene adottato. Nel lavoro di Cardone, invece, in realtà la soluzione algoritmica viene qualificata come la “migliore” e la “più condivisa possibile” (p. 118). L’affidamento all’intelligenza artificiale dell’individuazione della soluzione migliore e più condivisa suscita, comunque, due interrogativi immediati. “Migliore” per chi e condivisa da chi? Dal complesso svolgimento del lavoro di Cardone la soluzione algoritmica appare riferita al procedimento legislativo. Ristretto così il campo d’indagine, va rilevato che se, in realtà, la scelta dell’oggetto e dell’obiettivo perseguito dalla legge, rientra nel potere dei titolari dell’iniziativa legislativa (Governo, singoli parlamentari, CNEL, 50.000 elettori) agli stessi va riconosciuta anche la facoltà di richiedere la valutazione algoritmica. Questa, infatti, rientrerebbe tra le espressioni dell’autonomia che va a loro garantita in virtù della collocazione, ad opera dell’art. 71 Cost., tra i poteri costituzionali. L’eventuale intervento di poteri esterni, anche se adottata con legge ordinaria, non è senza limiti. Non sarebbe infatti ammissibile un intervento che impedisse l’esercizio del potere d’iniziativa o lo rendesse estremamente difficile trattandosi di un potere costituzionalmente garantito a ciascun titolare del potere d’iniziativa. Soccorre a tale proposito la legge ordinaria 25.5.70 n. 352 che disciplina l’iniziativa legislativa popolare riconosciuta a 50.000 elettori. Tale disciplina, infatti, si giustifica, da un lato, con l’assenza di qualsiasi organizzazione, anche embrionale, dei titolari del potere e, dall’altro, con l’esigenza di facilitare l’accesso della proposta di legge popolare al Parlamento. Anche la relazione illustrativa prevista dall’art. 49 l. 352/70, peraltro imposta oggi, in virtù di norma consuetudinaria, a tutte le proposte di legge, sembra rispondere all’esigenza di una migliore comprensione della proposta legislativa avanzata, e quindi, nell’interesse degli stessi proponenti, oltre che a quello del Parlamento che è il destinatario della proposta. In conclusione, il parere algoritmico potrebbe essere richiesto dai titolari del potere d’iniziativa, indipendentemente dalla previsione e dalla disciplina del relativo potere, così come gli stessi, d’altro canto, in virtù della stessa autonomia costituzionale di cui godono, qualunque sia la risposta data dal sistema algoritmico, manterrebbero il potere di scegliere la proposta da depositare in Parlamento.

Alcune osservazioni sulla decisione algoritmica vs Decisione Politica / Chiola, Giovanni. - (2021). (Intervento presentato al convegno Decisione algoritmica vs Decisione Politica? tenutosi a Napoli. Dipartimento di Scienze Politiche nel 13 dicembre 2021).

Alcune osservazioni sulla decisione algoritmica vs Decisione Politica.

GIOVANNI CHIOLA
2021

Abstract

E’ da molto tempo che non leggevo un libro così pieno di suggestioni e di problemi com’è quello di Cardone sull’Algoritmo e la decisione politica. Che cos’è un algoritmo? La definizione non la troviamo all’inizio ma a pag. 118 dove si afferma che l’algoritmo è un dispositivo inteso come “insieme di prassi, di saperi, di misure, di istituzioni il cui scopo è di gestire, governare, controllare e orientare in un senso che si pretende utile”. Tale definizione facendo riferimento all’ “utilità” sembra lasciare aperta la possibilità di soluzioni algoritmiche molteplici, in ragione del significato di “utilità” che viene adottato. Nel lavoro di Cardone, invece, in realtà la soluzione algoritmica viene qualificata come la “migliore” e la “più condivisa possibile” (p. 118). L’affidamento all’intelligenza artificiale dell’individuazione della soluzione migliore e più condivisa suscita, comunque, due interrogativi immediati. “Migliore” per chi e condivisa da chi? Dal complesso svolgimento del lavoro di Cardone la soluzione algoritmica appare riferita al procedimento legislativo. Ristretto così il campo d’indagine, va rilevato che se, in realtà, la scelta dell’oggetto e dell’obiettivo perseguito dalla legge, rientra nel potere dei titolari dell’iniziativa legislativa (Governo, singoli parlamentari, CNEL, 50.000 elettori) agli stessi va riconosciuta anche la facoltà di richiedere la valutazione algoritmica. Questa, infatti, rientrerebbe tra le espressioni dell’autonomia che va a loro garantita in virtù della collocazione, ad opera dell’art. 71 Cost., tra i poteri costituzionali. L’eventuale intervento di poteri esterni, anche se adottata con legge ordinaria, non è senza limiti. Non sarebbe infatti ammissibile un intervento che impedisse l’esercizio del potere d’iniziativa o lo rendesse estremamente difficile trattandosi di un potere costituzionalmente garantito a ciascun titolare del potere d’iniziativa. Soccorre a tale proposito la legge ordinaria 25.5.70 n. 352 che disciplina l’iniziativa legislativa popolare riconosciuta a 50.000 elettori. Tale disciplina, infatti, si giustifica, da un lato, con l’assenza di qualsiasi organizzazione, anche embrionale, dei titolari del potere e, dall’altro, con l’esigenza di facilitare l’accesso della proposta di legge popolare al Parlamento. Anche la relazione illustrativa prevista dall’art. 49 l. 352/70, peraltro imposta oggi, in virtù di norma consuetudinaria, a tutte le proposte di legge, sembra rispondere all’esigenza di una migliore comprensione della proposta legislativa avanzata, e quindi, nell’interesse degli stessi proponenti, oltre che a quello del Parlamento che è il destinatario della proposta. In conclusione, il parere algoritmico potrebbe essere richiesto dai titolari del potere d’iniziativa, indipendentemente dalla previsione e dalla disciplina del relativo potere, così come gli stessi, d’altro canto, in virtù della stessa autonomia costituzionale di cui godono, qualunque sia la risposta data dal sistema algoritmico, manterrebbero il potere di scegliere la proposta da depositare in Parlamento.
2021
Alcune osservazioni sulla decisione algoritmica vs Decisione Politica / Chiola, Giovanni. - (2021). (Intervento presentato al convegno Decisione algoritmica vs Decisione Politica? tenutosi a Napoli. Dipartimento di Scienze Politiche nel 13 dicembre 2021).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/864054
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