L'operazione di bilanciamento tra tutela della personalità dell’offeso e presunzione di non colpevolezza dell’indagato/imputato richiede rinnovate riflessioni sulla recezione degli esiti normativi relativi agli interventi di politica europea, in tema di tutela delle vittime, per individuare le antinomie interne. Si è passati da una rigida disciplina apprestata dalla normativa previgente ad un’eccessiva flessibilità delle ipotesi di deroga al contraddittorio dibattimentale, con significativi riverberi sulle prerogative di garanzia dell’accusato, e non solo. Questa flessibilità sacrifica, per un verso, il valore costituzionale dell’immediatezza, che governa il rapporto tra giudice e prova, incidendo sul corretto esercizio della funzione giurisdizionale e, per altro verso, esalta – in misura forse eccessiva – la tutela dei soggetti ‘deboli’, a detrimento di una disciplina caratterizzata da equilibrio, pur tenendo conto della particolare delicatezza dei fatti di reato perpetrati nei confronti di tali soggetti.
La vulnerabilità della vittima nel processo penale / Iasevoli, Clelia. - (2020). (Intervento presentato al convegno Violenza di genere, un problema sociale: quali tutele giuridiche? tenutosi a piattaforma Zoom nel 30 aprile 2020).
La vulnerabilità della vittima nel processo penale
Clelia Iasevoli
2020
Abstract
L'operazione di bilanciamento tra tutela della personalità dell’offeso e presunzione di non colpevolezza dell’indagato/imputato richiede rinnovate riflessioni sulla recezione degli esiti normativi relativi agli interventi di politica europea, in tema di tutela delle vittime, per individuare le antinomie interne. Si è passati da una rigida disciplina apprestata dalla normativa previgente ad un’eccessiva flessibilità delle ipotesi di deroga al contraddittorio dibattimentale, con significativi riverberi sulle prerogative di garanzia dell’accusato, e non solo. Questa flessibilità sacrifica, per un verso, il valore costituzionale dell’immediatezza, che governa il rapporto tra giudice e prova, incidendo sul corretto esercizio della funzione giurisdizionale e, per altro verso, esalta – in misura forse eccessiva – la tutela dei soggetti ‘deboli’, a detrimento di una disciplina caratterizzata da equilibrio, pur tenendo conto della particolare delicatezza dei fatti di reato perpetrati nei confronti di tali soggetti.File | Dimensione | Formato | |
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