La prognosi di pericolosità sociale implica un ragionamento, che deve essere immune da vizi, sebbene sia fondato su indizi non qualificati ai sensi dell’art. 192 comma 2 c.p.p. Sicchè la loro rilevanza processuale non è condizionata dalla sussistenza dei connotati giuridici di gravità, precisione e concordanza. L’attribuzione di centralità alla componente ricostruttiva del giudizio di prevenzione non risolve le antinomie interne al meccanismo preventivo, in quanto la descrizione delle situazioni di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs n. 159 del 2011, non ha il medesimo valore della norma penale, esprimendo soltanto in apparenza la previa selezione e connotazione dei parametri fattuali: meri simulacri. Se le cose stanno in questi termini, non può considerarsi una soluzione soddisfacente l’invito ad una lettura tassativizzante, sulla base di precedenti giurisprudenziali, già orientati in tale direzione . La convinzione è, dunque, che l’insindacabilità della discrezionalità giurisdizionale vanifichi anche gli epiloghi interpretativi successivi alla decisione della Corte di Strasburgo, inerenti al recupero di tassatività delle previsioni normative.
Le misure di prevenzione tra efficientismo ed immediatismo / Iasevoli, Clelia. - (2019). (Intervento presentato al convegno Il criminale razionale. Prospettive di riforma della giustizia penale tenutosi a aula Calasso, Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma nel 30 settembre 2019).
Le misure di prevenzione tra efficientismo ed immediatismo
Clelia Iasevoli
2019
Abstract
La prognosi di pericolosità sociale implica un ragionamento, che deve essere immune da vizi, sebbene sia fondato su indizi non qualificati ai sensi dell’art. 192 comma 2 c.p.p. Sicchè la loro rilevanza processuale non è condizionata dalla sussistenza dei connotati giuridici di gravità, precisione e concordanza. L’attribuzione di centralità alla componente ricostruttiva del giudizio di prevenzione non risolve le antinomie interne al meccanismo preventivo, in quanto la descrizione delle situazioni di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs n. 159 del 2011, non ha il medesimo valore della norma penale, esprimendo soltanto in apparenza la previa selezione e connotazione dei parametri fattuali: meri simulacri. Se le cose stanno in questi termini, non può considerarsi una soluzione soddisfacente l’invito ad una lettura tassativizzante, sulla base di precedenti giurisprudenziali, già orientati in tale direzione . La convinzione è, dunque, che l’insindacabilità della discrezionalità giurisdizionale vanifichi anche gli epiloghi interpretativi successivi alla decisione della Corte di Strasburgo, inerenti al recupero di tassatività delle previsioni normative.File | Dimensione | Formato | |
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