decreto legge n. 28 del 2020, che, tra le altre misure urgenti, all’art. 2 prevede ulteriori misure in materia di ordinamento penitenziario, aggravando, per esempio, la procedura per il rilascio dei permessi. In particolare, la modifica prevede, con riferimento ai delitti di cui all’art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p., che l’autorità competente, prima di pronunciarsi, debba chiedere altresì il parere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede, e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41-bis, debba, invece, chiedere il parere anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. L’oggetto dei pareri è l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e la pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri. La modifica, come quella apportata alla detenzione domiciliare umanitaria, è il risultato della risonanza mediatica provocata da talune scarcerazioni, che, da un lato, hanno causato uno scontro politico tra ministro della giustizia e magistratura, e, dall’altro, hanno scatenato la reazione dell’opinione pubblica. Dunque, ancora una volta, a prevalere sembrerebbe essere una realtà mediatica e strumentalmente costruita, rispetto alla realtà effettuale.
Il decreto n.28 del 2020: prospettive critiche / Iasevoli, Clelia. - (2020). (Intervento presentato al convegno Covid-19 e diritti dei detenuti tenutosi a piattaforma Zoom nel 10 dicembre 2020).
Il decreto n.28 del 2020: prospettive critiche
Clelia Iasevoli
2020
Abstract
decreto legge n. 28 del 2020, che, tra le altre misure urgenti, all’art. 2 prevede ulteriori misure in materia di ordinamento penitenziario, aggravando, per esempio, la procedura per il rilascio dei permessi. In particolare, la modifica prevede, con riferimento ai delitti di cui all’art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p., che l’autorità competente, prima di pronunciarsi, debba chiedere altresì il parere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede, e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41-bis, debba, invece, chiedere il parere anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. L’oggetto dei pareri è l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e la pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri. La modifica, come quella apportata alla detenzione domiciliare umanitaria, è il risultato della risonanza mediatica provocata da talune scarcerazioni, che, da un lato, hanno causato uno scontro politico tra ministro della giustizia e magistratura, e, dall’altro, hanno scatenato la reazione dell’opinione pubblica. Dunque, ancora una volta, a prevalere sembrerebbe essere una realtà mediatica e strumentalmente costruita, rispetto alla realtà effettuale.File | Dimensione | Formato | |
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