L’art. 58 T.U.B. delinea uno statuto apposito per la cessione a banche di aziende, rami di azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quella di cui alla norma in commento costituisce, al pari delle apposite discipline in tema di cessione del credito, del contratto e di azienda, un regime che attiene non al negozio di disposizione in quanto tale, bensì al segmento particolare del suo oggetto. Tale normativa appare pertanto destinata a trovare applicazione per il solo fatto che ricorra una vicenda traslativa incentrata sullo specifico quid preso in considerazione dal legislatore: indipendentemente, o meglio astraendo dalla ragione concreta del trasferimento, che può essere integrata da una vendita, da una donazione e fin’anche da una scissione societaria. Traendo spunto dall’analisi della disciplina relativa all’istituto della cessione del contratto, si può ritenere che l’art. 58 realizzi una parziale unificazione del trattamento giuridico di una pluralità di schemi negoziali distinti in ragione del loro comune oggetto. Sebbene, ad oggi, la previsione in commento debba valutarsi in una mutata prospettiva di regolamentazione del mercato del credito, e` giocoforza constatare, che tra le due finalità, l’enfasi normativa risultava prevalentemente rivolta alla proiezione funzionale della vicenda alla continuità di esercizio imprenditoriale, più che al profilo traslativo-successorio nel relativo complesso di rapporti giuridici.

Commento sub art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - "Cessione di rapporti giuridici" / Scipione, Luigi. - (2021), pp. 299-321.

Commento sub art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - "Cessione di rapporti giuridici"

Luigi SCIPIONE
2021

Abstract

L’art. 58 T.U.B. delinea uno statuto apposito per la cessione a banche di aziende, rami di azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quella di cui alla norma in commento costituisce, al pari delle apposite discipline in tema di cessione del credito, del contratto e di azienda, un regime che attiene non al negozio di disposizione in quanto tale, bensì al segmento particolare del suo oggetto. Tale normativa appare pertanto destinata a trovare applicazione per il solo fatto che ricorra una vicenda traslativa incentrata sullo specifico quid preso in considerazione dal legislatore: indipendentemente, o meglio astraendo dalla ragione concreta del trasferimento, che può essere integrata da una vendita, da una donazione e fin’anche da una scissione societaria. Traendo spunto dall’analisi della disciplina relativa all’istituto della cessione del contratto, si può ritenere che l’art. 58 realizzi una parziale unificazione del trattamento giuridico di una pluralità di schemi negoziali distinti in ragione del loro comune oggetto. Sebbene, ad oggi, la previsione in commento debba valutarsi in una mutata prospettiva di regolamentazione del mercato del credito, e` giocoforza constatare, che tra le due finalità, l’enfasi normativa risultava prevalentemente rivolta alla proiezione funzionale della vicenda alla continuità di esercizio imprenditoriale, più che al profilo traslativo-successorio nel relativo complesso di rapporti giuridici.
2021
9788833792538
Commento sub art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - "Cessione di rapporti giuridici" / Scipione, Luigi. - (2021), pp. 299-321.
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