Lo scritto esamina la tematica del danno risarcibile, ponendo in evidenza il contributo sistematico ed ermeneutico offerto da Antonio Flamini in materia. L’annoso dibattito sul danno esistenziale trova, oggi, la sua conclusione con l’elaborazione delle figure del danno biologico dinamico-relazionale, dei danni dinamico-relazionali non biologici e del danno morale, modelli morfologicamente diversi e tutti autonomamente risarcibili. Ma l’interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 2059 c.c., giammai condivisa, testimonia la sua inadeguatezza a fornire una rappresentazione funzionalmente coerente del sistema di responsabilità civile. Da qui la proposta, avvalorata da recenti adesioni dottrinali e giurisprudenziali, di suddividere il danno risarcibile sulla base delle diverse funzioni svolte dalla responsabilità civile: la partizione tra danni civili e danni “da reato” trova il suo fondamento nella “regola di sistema” dettata dall’art. 185 c.p. e nella più recente legislazione speciale. Mentre per i danni civili, patrimoniali e non patrimoniali, da torto e da contratto, il risarcimento assume ora una funzione compensativa, ora una funzione satisfattiva (per taluni danni dinamico-relazionali non biologici ai quali non è possibile riferire un valore di mercato), per i danni “da reato”, sia patrimoniali sia non patrimoniali, sia contrattuali sia extra-contrattuali, la riparazione assolve ad una funzione prevalentemente preventivo-punitiva, quale sanzione accessoria rispetto allo specifico reato di riferimento. Da qui l’indicazione dei parametri che il giudice deve adottare nella valutazione e nella liquidazione di questa nuova tipologia di danni.
LA FUNZIONE PUNITIVO-DETERRENTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO "DA REATO" / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - II:(2020), pp. 1087-1115.
LA FUNZIONE PUNITIVO-DETERRENTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO "DA REATO"
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2020
Abstract
Lo scritto esamina la tematica del danno risarcibile, ponendo in evidenza il contributo sistematico ed ermeneutico offerto da Antonio Flamini in materia. L’annoso dibattito sul danno esistenziale trova, oggi, la sua conclusione con l’elaborazione delle figure del danno biologico dinamico-relazionale, dei danni dinamico-relazionali non biologici e del danno morale, modelli morfologicamente diversi e tutti autonomamente risarcibili. Ma l’interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 2059 c.c., giammai condivisa, testimonia la sua inadeguatezza a fornire una rappresentazione funzionalmente coerente del sistema di responsabilità civile. Da qui la proposta, avvalorata da recenti adesioni dottrinali e giurisprudenziali, di suddividere il danno risarcibile sulla base delle diverse funzioni svolte dalla responsabilità civile: la partizione tra danni civili e danni “da reato” trova il suo fondamento nella “regola di sistema” dettata dall’art. 185 c.p. e nella più recente legislazione speciale. Mentre per i danni civili, patrimoniali e non patrimoniali, da torto e da contratto, il risarcimento assume ora una funzione compensativa, ora una funzione satisfattiva (per taluni danni dinamico-relazionali non biologici ai quali non è possibile riferire un valore di mercato), per i danni “da reato”, sia patrimoniali sia non patrimoniali, sia contrattuali sia extra-contrattuali, la riparazione assolve ad una funzione prevalentemente preventivo-punitiva, quale sanzione accessoria rispetto allo specifico reato di riferimento. Da qui l’indicazione dei parametri che il giudice deve adottare nella valutazione e nella liquidazione di questa nuova tipologia di danni.File | Dimensione | Formato | |
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