La verità processuale si può tradurre in un risultato diverso a seconda del metodo utilizzato, essendo una verità costruita che risente dell'uso mediatico del processo e dell'inefficienza del suo funzionamento. Ciò significa che il rapporto tra risultato e metodo cognitivo è sensibile ad alterazioni diffuse, dipendendo la prova dal contesto e dalle modalità dell'accertamento. Sicchè è elevatissimo il tasso di fallibilità: il rischio dell'errore è intrinseco all'attività umana, che implica la formulazione di un giudizio al termine di un itinerario conoscitivo, che ha il suo epilogo in un atto di imperio: la decisione. Si vuole dire che l'errore giudiziario è immanente alla stessa natura del processo e, per questa ragione, fuoriesce dagli angusti confini definitori, che ne tipizzano i tratti normativi con riferimento all'ipotesi di proscioglimento dell'imputato in sede di revisione o con riferimento ai casi di ingiusta detenzione, situazioni, entrambe, presupposto di adeguate tutele riparatorie. La locuzione, invece, è di accezione molto più ampia; essa non è suscettibile di essere circoscritta alla viziata statuizione del giudice, sia essa di condanna di un innocente o di assoluzione di un colpevole, potendo riguardare anche provvedimenti interlocutori non definitivi. Si vuole dimostrare che la categoria comprende tutti gli errori di fatto o di diritto, che abbiano avuto ricadute sull'oggetto dell'accertamento, determinando un esito diverso, da quello che si sarebbe avuto senza la sua incidenza. Da qui il bisogno di indagare alcune ipotesi casistiche, individuate come paradigmi, per verificarne la riconoscibilità a colpa grave o negligenza inescusabile degli inquirenti, nell'ottica di metterne a fuoco l'incidenza sull'errore giudiziario.

L'errore giudiziario tra negligenza inescusabile e colpa grave degli inquirenti / Iasevoli, C.. - (2021), pp. 293-321.

L'errore giudiziario tra negligenza inescusabile e colpa grave degli inquirenti

C. Iasevoli
2021

Abstract

La verità processuale si può tradurre in un risultato diverso a seconda del metodo utilizzato, essendo una verità costruita che risente dell'uso mediatico del processo e dell'inefficienza del suo funzionamento. Ciò significa che il rapporto tra risultato e metodo cognitivo è sensibile ad alterazioni diffuse, dipendendo la prova dal contesto e dalle modalità dell'accertamento. Sicchè è elevatissimo il tasso di fallibilità: il rischio dell'errore è intrinseco all'attività umana, che implica la formulazione di un giudizio al termine di un itinerario conoscitivo, che ha il suo epilogo in un atto di imperio: la decisione. Si vuole dire che l'errore giudiziario è immanente alla stessa natura del processo e, per questa ragione, fuoriesce dagli angusti confini definitori, che ne tipizzano i tratti normativi con riferimento all'ipotesi di proscioglimento dell'imputato in sede di revisione o con riferimento ai casi di ingiusta detenzione, situazioni, entrambe, presupposto di adeguate tutele riparatorie. La locuzione, invece, è di accezione molto più ampia; essa non è suscettibile di essere circoscritta alla viziata statuizione del giudice, sia essa di condanna di un innocente o di assoluzione di un colpevole, potendo riguardare anche provvedimenti interlocutori non definitivi. Si vuole dimostrare che la categoria comprende tutti gli errori di fatto o di diritto, che abbiano avuto ricadute sull'oggetto dell'accertamento, determinando un esito diverso, da quello che si sarebbe avuto senza la sua incidenza. Da qui il bisogno di indagare alcune ipotesi casistiche, individuate come paradigmi, per verificarne la riconoscibilità a colpa grave o negligenza inescusabile degli inquirenti, nell'ottica di metterne a fuoco l'incidenza sull'errore giudiziario.
2021
978-88-288-2469-5
L'errore giudiziario tra negligenza inescusabile e colpa grave degli inquirenti / Iasevoli, C.. - (2021), pp. 293-321.
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