Adito con una domanda cautelare ante causam volta alla rimozione di contenuti diffamatori pubblicati da un utente su vari social networks, il Tribunale di Milano si è misurato con le tipologie e la diversa estensione territoriale dei rimedi esperibili nei confronti dei providers in base al diritto europeo, segnatamente la c.d. Direttiva E-commerce. All’esito del primo grado cautelare, ai providers resistenti fu ordinato di rimuovere senz’altro i contenuti individuati dal ricorrente, con effetto pratico derivante dalla attuazione dell’ordine giudiziale giocoforza ubiquo e globale. In parziale accoglimento del reclamo dei providers, il collegio meneghino ha invece ritenuto di dover rimodulare l’ordine inibitorio, intimando ai providers la mera disabilitazione dell’accesso ai medesimi contenuti e limitatamente agli utenti connessi dal territorio degli Stati membri della UE (Regno Unito incluso). E tanto alla insegna di una presunta incompa- tibilità di un ordine giudiziale di rimozione “globale” di commenti, pur delibativamente ritenuti diffamatori, con il possibile diverso bilanciamento tra diritti della personalità e libertà di manifestazione del pensiero operato a latitudini giuridiche diverse da quelle euro- peo-continentali. Tra le questioni di teoria generale del processo che la ordinanza agita, oltre a quella inerente il rispetto del principio della domanda, centrale è quella relativa alla stessa esistenza di un potere(-dovere) del giudice di auto-delimitare geograficamente la efficacia dei propri provvedimenti. Seized with an interim claim for global removal of defamatory content uploaded by a user on several social networks, the Court of Milan faced the issues regarding the type and the different territorial scope of the remedies available against the service provider pursuant to EU law, namely the E-com- merce Directive. In the first degree of the interim procedure, the defendant providers were ordered to take down every defamatory content: the practical effects of compliance with such order would have been global. On appeal, the provisional order was partially set aside and amended, as the Tribunal in full composition reasoned that instead of a global removal a mere disabling of access to the contents, by the same Court found to be defamatory, by users connecting from EU Member States (United Kingdom included), would suffice. The Court considered that in other legal systems outside continental Europe the balance between personality rights and freedom of free speech and expression might be different and lead to different outcomes. The annotated order draws on several questions of general theory of process, including the violation of the principle of party disposition. Above all, the one concerning the very existence of an alleged duty of judicial self-restraint, and thus a power of courts to put territorial boundaries to the effects of their own mandatory orders, albeit provisional.

Le colonne d’Ercole del diritto all’onore: rimozione globale vs. blocco geografico paneuropeo di post diffamatori su Facebook / Stella, Marcello. - In: DIRITTO DI INTERNET. - ISSN 2612-4491. - 4(2020), pp. 673-682.

Le colonne d’Ercole del diritto all’onore: rimozione globale vs. blocco geografico paneuropeo di post diffamatori su Facebook

stella marcello
2020

Abstract

Adito con una domanda cautelare ante causam volta alla rimozione di contenuti diffamatori pubblicati da un utente su vari social networks, il Tribunale di Milano si è misurato con le tipologie e la diversa estensione territoriale dei rimedi esperibili nei confronti dei providers in base al diritto europeo, segnatamente la c.d. Direttiva E-commerce. All’esito del primo grado cautelare, ai providers resistenti fu ordinato di rimuovere senz’altro i contenuti individuati dal ricorrente, con effetto pratico derivante dalla attuazione dell’ordine giudiziale giocoforza ubiquo e globale. In parziale accoglimento del reclamo dei providers, il collegio meneghino ha invece ritenuto di dover rimodulare l’ordine inibitorio, intimando ai providers la mera disabilitazione dell’accesso ai medesimi contenuti e limitatamente agli utenti connessi dal territorio degli Stati membri della UE (Regno Unito incluso). E tanto alla insegna di una presunta incompa- tibilità di un ordine giudiziale di rimozione “globale” di commenti, pur delibativamente ritenuti diffamatori, con il possibile diverso bilanciamento tra diritti della personalità e libertà di manifestazione del pensiero operato a latitudini giuridiche diverse da quelle euro- peo-continentali. Tra le questioni di teoria generale del processo che la ordinanza agita, oltre a quella inerente il rispetto del principio della domanda, centrale è quella relativa alla stessa esistenza di un potere(-dovere) del giudice di auto-delimitare geograficamente la efficacia dei propri provvedimenti. Seized with an interim claim for global removal of defamatory content uploaded by a user on several social networks, the Court of Milan faced the issues regarding the type and the different territorial scope of the remedies available against the service provider pursuant to EU law, namely the E-com- merce Directive. In the first degree of the interim procedure, the defendant providers were ordered to take down every defamatory content: the practical effects of compliance with such order would have been global. On appeal, the provisional order was partially set aside and amended, as the Tribunal in full composition reasoned that instead of a global removal a mere disabling of access to the contents, by the same Court found to be defamatory, by users connecting from EU Member States (United Kingdom included), would suffice. The Court considered that in other legal systems outside continental Europe the balance between personality rights and freedom of free speech and expression might be different and lead to different outcomes. The annotated order draws on several questions of general theory of process, including the violation of the principle of party disposition. Above all, the one concerning the very existence of an alleged duty of judicial self-restraint, and thus a power of courts to put territorial boundaries to the effects of their own mandatory orders, albeit provisional.
2020
Le colonne d’Ercole del diritto all’onore: rimozione globale vs. blocco geografico paneuropeo di post diffamatori su Facebook / Stella, Marcello. - In: DIRITTO DI INTERNET. - ISSN 2612-4491. - 4(2020), pp. 673-682.
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