Un’analisi degli itinerari della responsabilità civile a dieci anni dalle importanti decisioni delle Sezioni unite del 2008. Da un lato, concluso il dibattito sul danno esistenziale proposto dalle sentenze cc.dd. di San Martino, la più recente scienza giuridica ha elaborato le figure del danno biologico dinamico-relazionale, dei danni dinamico-relazionali non biologici e del danno morale come modelli morfologicamente diversi e tutti autonomamente risarcibili. Dall’altro, però, la Terza sezione civile predica una strana teoria dell’inadempimento (extra) contrattuale per colpa del debitore (assicurato), la quale si pone in contrasto con i dicta di due fondamentali decisioni delle SS.UU. (n. 13533 del 2001; n. 577 del 2008). Il contestato indirizzo opera un’indebita confusione tra la struttura e la disciplina delle responsabilità contrattuale e delittuale, tra inadempimento e colpa, tra causalità c.d. “materiale” e c.d. “giuridica”, accollando al creditore la prova del c.d. nesso di causalità “materiale” e, quindi, il rischio della causa ignota, anche in tema di responsabilità contrattuale. Questo orientamento, oltre a rappresentare un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni cc.dd. routinarie, viola l’art. 1218 c.c. e disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore. Riguardo alla tematica del danno non patrimoniale si propone, anche alla luce di recenti adesioni dottrinali e giurisprudenziali, la partizione tra danni civili e danni “da reato”, che trova il suo fondamento nella “regola di sistema” dettata dall’art. 185 c.p. e nella più recente legislazione speciale. Mentre per i danni civili, patrimoniali e non patrimoniali, da torto e da contratto, il risarcimento assume ora una funzione compensativa, ora una funzione satisfattiva (per taluni danni dinamico-relazionali non biologici ai quali non è possibile riferire un valore di mercato), per i danni “da reato”, sia patrimoniali sia non patrimoniali, sia contrattuali sia extra-contrattuali, la riparazione assolve ad una funzione prevalentemente preventivo-punitiva, quale sanzione accessoria rispetto allo specifico reato di riferimento.
Danno non patrimoniale e responsabilità (extra) contrattuale della struttura sanitaria / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - II:(2020), pp. 853-885.
Danno non patrimoniale e responsabilità (extra) contrattuale della struttura sanitaria
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2020
Abstract
Un’analisi degli itinerari della responsabilità civile a dieci anni dalle importanti decisioni delle Sezioni unite del 2008. Da un lato, concluso il dibattito sul danno esistenziale proposto dalle sentenze cc.dd. di San Martino, la più recente scienza giuridica ha elaborato le figure del danno biologico dinamico-relazionale, dei danni dinamico-relazionali non biologici e del danno morale come modelli morfologicamente diversi e tutti autonomamente risarcibili. Dall’altro, però, la Terza sezione civile predica una strana teoria dell’inadempimento (extra) contrattuale per colpa del debitore (assicurato), la quale si pone in contrasto con i dicta di due fondamentali decisioni delle SS.UU. (n. 13533 del 2001; n. 577 del 2008). Il contestato indirizzo opera un’indebita confusione tra la struttura e la disciplina delle responsabilità contrattuale e delittuale, tra inadempimento e colpa, tra causalità c.d. “materiale” e c.d. “giuridica”, accollando al creditore la prova del c.d. nesso di causalità “materiale” e, quindi, il rischio della causa ignota, anche in tema di responsabilità contrattuale. Questo orientamento, oltre a rappresentare un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni cc.dd. routinarie, viola l’art. 1218 c.c. e disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore. Riguardo alla tematica del danno non patrimoniale si propone, anche alla luce di recenti adesioni dottrinali e giurisprudenziali, la partizione tra danni civili e danni “da reato”, che trova il suo fondamento nella “regola di sistema” dettata dall’art. 185 c.p. e nella più recente legislazione speciale. Mentre per i danni civili, patrimoniali e non patrimoniali, da torto e da contratto, il risarcimento assume ora una funzione compensativa, ora una funzione satisfattiva (per taluni danni dinamico-relazionali non biologici ai quali non è possibile riferire un valore di mercato), per i danni “da reato”, sia patrimoniali sia non patrimoniali, sia contrattuali sia extra-contrattuali, la riparazione assolve ad una funzione prevalentemente preventivo-punitiva, quale sanzione accessoria rispetto allo specifico reato di riferimento.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
PROCIDA - LIBER AM. POLLICE.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: SAGGIO
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Accesso privato/ristretto
Dimensione
721.08 kB
Formato
Adobe PDF
|
721.08 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.