Una valutazione critica delle celeberrime sentenze di “San Martino”, che ancor oggi si pongono al centro del dibattito in tema di riparazione del danno non patrimoniale (delittuale e contrattuale). Se, da un lato, appare condivisibile la decisione delle Sezioni Unite di delimitare la figura del danno esistenziale, di superare la nozione di danno morale soggettivo, di dar rilievo ai criteri della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" e di ammettere il pieno ricorso alle valutazioni prognostiche e alla prova presuntiva. Dall’altro, non convincono, invece, la ricostruzione di una pretesa "tipicità" del sistema del danno non patrimoniale, fondata sul tentativo di far collimare la "tipicità" dei diritti inviolabili con una clausola generale "aperta" che li qualifica in termini di "atipicità" (art. 2 Cost.); la mancata considerazione della prospettiva dinamica del rapporto e del giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto; l'erroneo ricorso al giudizio d'ingiustizia per il danno non patrimoniale "da inadempimento"; la scelta di non considerare risarcibile il danno tanatologico e di riesumare, in sua vece, il danno esistenziale da sofferenza catastrofica; la "globalizzazione" del danno non patrimoniale che, non consentendo di distinguere tra danno biologico e danno morale, ha ingenerato confusione tra i diversi sistemi di valutazione e di liquidazione. La giurisprudenza più recente, infatti, sulla scia di alcuni interventi legislativi, ha decretato l'autonoma risarcibilità dei danni dinamico-relazionali biologici, non biologici e del danno morale sia nel diritto civile generale, sia in quello delle assicurazioni (relativamente ai danni non patrimoniali di non lieve entità), risultando distinto il c.d. giudizio di "personalizzazione". Per il danno "da reato" (ex art. 185 c.p.) permane l'originaria funzione punitiva della riparazione, voluta e disposta dai legislatori del 1930 e del 1942.
Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni unite / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2020), pp. 709-735.
Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni unite
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2020
Abstract
Una valutazione critica delle celeberrime sentenze di “San Martino”, che ancor oggi si pongono al centro del dibattito in tema di riparazione del danno non patrimoniale (delittuale e contrattuale). Se, da un lato, appare condivisibile la decisione delle Sezioni Unite di delimitare la figura del danno esistenziale, di superare la nozione di danno morale soggettivo, di dar rilievo ai criteri della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" e di ammettere il pieno ricorso alle valutazioni prognostiche e alla prova presuntiva. Dall’altro, non convincono, invece, la ricostruzione di una pretesa "tipicità" del sistema del danno non patrimoniale, fondata sul tentativo di far collimare la "tipicità" dei diritti inviolabili con una clausola generale "aperta" che li qualifica in termini di "atipicità" (art. 2 Cost.); la mancata considerazione della prospettiva dinamica del rapporto e del giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto; l'erroneo ricorso al giudizio d'ingiustizia per il danno non patrimoniale "da inadempimento"; la scelta di non considerare risarcibile il danno tanatologico e di riesumare, in sua vece, il danno esistenziale da sofferenza catastrofica; la "globalizzazione" del danno non patrimoniale che, non consentendo di distinguere tra danno biologico e danno morale, ha ingenerato confusione tra i diversi sistemi di valutazione e di liquidazione. La giurisprudenza più recente, infatti, sulla scia di alcuni interventi legislativi, ha decretato l'autonoma risarcibilità dei danni dinamico-relazionali biologici, non biologici e del danno morale sia nel diritto civile generale, sia in quello delle assicurazioni (relativamente ai danni non patrimoniali di non lieve entità), risultando distinto il c.d. giudizio di "personalizzazione". Per il danno "da reato" (ex art. 185 c.p.) permane l'originaria funzione punitiva della riparazione, voluta e disposta dai legislatori del 1930 e del 1942.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
PROCIDA - FEOLA DIR. OBBL. COPERTINA.pdf
accesso aperto
Descrizione: COPERTINA DEL VOLUME
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Dominio pubblico
Dimensione
1.63 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.63 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
PROCIDA - FEOLA DIR. OBBL. INDICE SOMMARIO.pdf
accesso aperto
Descrizione: INDICE-SOMMARIO
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Dominio pubblico
Dimensione
1.31 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.31 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.