L’annoso dibattito sul danno esistenziale si è finalmente concluso anche per merito della più recente giurisprudenza che considera le figure del danno biologico dinamico-relazionale, dei danni dinamico-relazionali non biologici e del danno morale come modelli morfologicamente diversi e pertanto tutti autonomamente risarcibili. Da qui la proposta, suffragata con argomentazioni anche inedite ed alla luce di recenti adesioni dottrinali e giurisprudenziali, di individuare la summa divisio nella partizione (funzionalmente orientata) tra danni civili e danni “da reato”, che trova il suo fondamento nella “regola di sistema” dettata dall’art. 185 c.p. e nella più recente legislazione speciale. Mentre per i danni civili, patrimoniali e non patrimoniali, da torto e da contratto, il risarcimento assume ora una funzione compensativa, ora una funzione satisfattiva (per taluni danni dinamico-relazionali non biologici ai quali non è possibile riferire un valore di mercato), per i danni “da reato”, sia patrimoniali sia non patrimoniali, sia contrattuali sia extra-contrattuali, la riparazione assolve ad una funzione prevalentemente preventivo-punitiva, quale sanzione accessoria rispetto allo specifico reato di riferimento. Da qui l’indicazione dei parametri che il giudice deve adottare nella valutazione e nella liquidazione di questa nuova tipologia di danni.
Danno dinamico-relazionale, danno morale, danno "da reato" nel sistema polifunzionale delle responsabilità / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2020), pp. 737-777.
Danno dinamico-relazionale, danno morale, danno "da reato" nel sistema polifunzionale delle responsabilità
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2020
Abstract
L’annoso dibattito sul danno esistenziale si è finalmente concluso anche per merito della più recente giurisprudenza che considera le figure del danno biologico dinamico-relazionale, dei danni dinamico-relazionali non biologici e del danno morale come modelli morfologicamente diversi e pertanto tutti autonomamente risarcibili. Da qui la proposta, suffragata con argomentazioni anche inedite ed alla luce di recenti adesioni dottrinali e giurisprudenziali, di individuare la summa divisio nella partizione (funzionalmente orientata) tra danni civili e danni “da reato”, che trova il suo fondamento nella “regola di sistema” dettata dall’art. 185 c.p. e nella più recente legislazione speciale. Mentre per i danni civili, patrimoniali e non patrimoniali, da torto e da contratto, il risarcimento assume ora una funzione compensativa, ora una funzione satisfattiva (per taluni danni dinamico-relazionali non biologici ai quali non è possibile riferire un valore di mercato), per i danni “da reato”, sia patrimoniali sia non patrimoniali, sia contrattuali sia extra-contrattuali, la riparazione assolve ad una funzione prevalentemente preventivo-punitiva, quale sanzione accessoria rispetto allo specifico reato di riferimento. Da qui l’indicazione dei parametri che il giudice deve adottare nella valutazione e nella liquidazione di questa nuova tipologia di danni.File | Dimensione | Formato | |
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