Una critica del quadruplice malinteso nel quale incorre la teoria bipolare: sistematico, esegetico-strutturale, funzionale e civil-costituzionale. Se, sotto il profilo sistematico, si contesta la tesi che intende individuare negli artt. 2043 e 2059 c.c. due norme equi-ordinate e simmetriche che darebbero fondamento alle categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, sotto il profilo teorico si afferma l’irrilevanza della “patrimonialità” ai fini della risarcibilità del danno (in denaro o in forma specifica), individuandosi nell’ingiustizia l’unico elemento di formalizzazione del “dover essere” del danno risarcibile. Nel sottolineare le incongruenze logiche e giuridiche di una “ermeneutica bipolare” dichiaratamente incostituzionale si pone in evidenza la sua inadeguatezza a fornire una rappresentazione generale e coerente del vigente sistema di responsabilità civile. L’esame dei profili strutturali, funzionali, sistematici e civil-costituzionali consente di proporre una teoria “monocentrica” della responsabilità civile fondata sul rapporto di complementarità che lega la “norma primaria” agli ulteriori modelli che esprimono criteri di imputazione diversi dalla colpa. Malgrado la “disinvolta” lettura “costituzionalmente orientata” proposta nel 2003 dalla Cassazione e dalla Consulta si presti a molteplici rilievi critici sotto il profilo tecnico-giuridico, la riflessione sul “nuovo statuto” dei danni risarcibili induce, da un lato, ad individuare nell’art. 2043 c.c. e, soprattutto, nell’ingiustizia del danno il requisito essenziale ai fini della proposizione della tutela risarcitoria sia per i danni patrimoniali sia per quelli non patrimoniali; dall’altro, a prospettare un bipolarismo “minimale” fondato sulla funzione preventivo-punitiva della riparazione nei danni immateriali, soprattutto allorché siano la conseguenza di un fatto di reato. Quindi, la finalità afflittivo-punitiva permane a fondamento degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. ogni qual volta la condotta integri «in concreto […] una fattispecie criminosa in tutti i suoi elementi costitutivi». «In tutti gli altri casi», la generale funzione di compensation espressa dall’art. 2043 c.c. garantisce il risarcimento di ogni danno ingiusto, a prescindere dal preteso carattere patrimoniale della lesione e/o delle sue conseguenze.

Ingiustizia, patrimonialità, non patrimonialità nella teoria del danno risarcibile / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2020), pp. 629-684.

Ingiustizia, patrimonialità, non patrimonialità nella teoria del danno risarcibile

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2020

Abstract

Una critica del quadruplice malinteso nel quale incorre la teoria bipolare: sistematico, esegetico-strutturale, funzionale e civil-costituzionale. Se, sotto il profilo sistematico, si contesta la tesi che intende individuare negli artt. 2043 e 2059 c.c. due norme equi-ordinate e simmetriche che darebbero fondamento alle categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, sotto il profilo teorico si afferma l’irrilevanza della “patrimonialità” ai fini della risarcibilità del danno (in denaro o in forma specifica), individuandosi nell’ingiustizia l’unico elemento di formalizzazione del “dover essere” del danno risarcibile. Nel sottolineare le incongruenze logiche e giuridiche di una “ermeneutica bipolare” dichiaratamente incostituzionale si pone in evidenza la sua inadeguatezza a fornire una rappresentazione generale e coerente del vigente sistema di responsabilità civile. L’esame dei profili strutturali, funzionali, sistematici e civil-costituzionali consente di proporre una teoria “monocentrica” della responsabilità civile fondata sul rapporto di complementarità che lega la “norma primaria” agli ulteriori modelli che esprimono criteri di imputazione diversi dalla colpa. Malgrado la “disinvolta” lettura “costituzionalmente orientata” proposta nel 2003 dalla Cassazione e dalla Consulta si presti a molteplici rilievi critici sotto il profilo tecnico-giuridico, la riflessione sul “nuovo statuto” dei danni risarcibili induce, da un lato, ad individuare nell’art. 2043 c.c. e, soprattutto, nell’ingiustizia del danno il requisito essenziale ai fini della proposizione della tutela risarcitoria sia per i danni patrimoniali sia per quelli non patrimoniali; dall’altro, a prospettare un bipolarismo “minimale” fondato sulla funzione preventivo-punitiva della riparazione nei danni immateriali, soprattutto allorché siano la conseguenza di un fatto di reato. Quindi, la finalità afflittivo-punitiva permane a fondamento degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. ogni qual volta la condotta integri «in concreto […] una fattispecie criminosa in tutti i suoi elementi costitutivi». «In tutti gli altri casi», la generale funzione di compensation espressa dall’art. 2043 c.c. garantisce il risarcimento di ogni danno ingiusto, a prescindere dal preteso carattere patrimoniale della lesione e/o delle sue conseguenze.
2020
978-88-495-4303-2
Ingiustizia, patrimonialità, non patrimonialità nella teoria del danno risarcibile / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2020), pp. 629-684.
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