Nel saggio si esaminano le principali problematiche relative al c.d. danno da “esistenza diversamente abile” causato dall’omissione o dalla negligenza dei professionisti e/o operatori sanitari nella comunicazione di informazioni doverose che hanno impedito alla gestante di poter esercitare il suo diritto all’autodeterminazione nella scelta procreativa. Successivamente all’arrêt Perruche la dottrina francese si è contrapposta in due schieramenti, e la veemenza di questo dibattito ha inciso profondamente sulla giurisprudenza italiana. La Cassazione, nelle prime due sentenze che hanno affrontato specificamente tale questione, ha accolto gli argomenti sostenuti in Francia dalla dottrina c.d. “anti-perruchista”, contraria a risarcire iure proprio al minore il danno consistente nella sua «nascita malformata». Ma, nel 2012, la Suprema Corte ha operato l’auspicato revirement, che poi è stato nuovamente ribaltato da una successiva sentenza delle Sezioni Unite che ristabilisce la regola contraria (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767). A fronte di una responsabilità dei sanitari (per i danni patrimoniali, morali e/o esistenziali) nei confronti non soltanto della donna, ma anche del coniuge e dei fratelli (soluzioni, queste ultime, affermate dalla giurisprudenza italiana sulla base degli effetti di protezione del contratto “a favore” di terzi) per l’inesatto od omesso adempimento delle obbligazioni d’informazione, si pone il problema di verificare se il danno da “nascita malformata”, che è causa di una “esistenza diversamente abile” possa essere risarcito anche nei riguardi del bambino nato malformato. Il discorso involge la valutazione critica delle opposte opinioni della dottrina e della contrastante giurisprudenza straniera ed italiana al fine di ricostruire le questioni maggiormente significative: la condotta “colpevole”, la legittimazione soggettiva, l’evento di danno e gli interessi tutelati. Ma il problema essenziale si rivela essere la sussistenza del rapporto di causalità anche ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio. Da qui l’individuazione dell’area dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) risarcibili.

Obbligazioni d'informazione e responsabilità per il danno da "esistenza diversamente abile" / Feola, Maria. - (2020), pp. 388-455.

Obbligazioni d'informazione e responsabilità per il danno da "esistenza diversamente abile"

FEOLA, MARIA
2020

Abstract

Nel saggio si esaminano le principali problematiche relative al c.d. danno da “esistenza diversamente abile” causato dall’omissione o dalla negligenza dei professionisti e/o operatori sanitari nella comunicazione di informazioni doverose che hanno impedito alla gestante di poter esercitare il suo diritto all’autodeterminazione nella scelta procreativa. Successivamente all’arrêt Perruche la dottrina francese si è contrapposta in due schieramenti, e la veemenza di questo dibattito ha inciso profondamente sulla giurisprudenza italiana. La Cassazione, nelle prime due sentenze che hanno affrontato specificamente tale questione, ha accolto gli argomenti sostenuti in Francia dalla dottrina c.d. “anti-perruchista”, contraria a risarcire iure proprio al minore il danno consistente nella sua «nascita malformata». Ma, nel 2012, la Suprema Corte ha operato l’auspicato revirement, che poi è stato nuovamente ribaltato da una successiva sentenza delle Sezioni Unite che ristabilisce la regola contraria (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25767). A fronte di una responsabilità dei sanitari (per i danni patrimoniali, morali e/o esistenziali) nei confronti non soltanto della donna, ma anche del coniuge e dei fratelli (soluzioni, queste ultime, affermate dalla giurisprudenza italiana sulla base degli effetti di protezione del contratto “a favore” di terzi) per l’inesatto od omesso adempimento delle obbligazioni d’informazione, si pone il problema di verificare se il danno da “nascita malformata”, che è causa di una “esistenza diversamente abile” possa essere risarcito anche nei riguardi del bambino nato malformato. Il discorso involge la valutazione critica delle opposte opinioni della dottrina e della contrastante giurisprudenza straniera ed italiana al fine di ricostruire le questioni maggiormente significative: la condotta “colpevole”, la legittimazione soggettiva, l’evento di danno e gli interessi tutelati. Ma il problema essenziale si rivela essere la sussistenza del rapporto di causalità anche ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio. Da qui l’individuazione dell’area dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) risarcibili.
2020
978-88-495-4303-2
Obbligazioni d'informazione e responsabilità per il danno da "esistenza diversamente abile" / Feola, Maria. - (2020), pp. 388-455.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/819944
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