L'indagine si sofferma sul problema degli effetti di protezione del contratto nei riguardi di terzi, anche alla luce della Schuldrechtsreform del 2002. Dal confronto tra i principali diritti continentali emerge la funzione rimediale degli istituti con i quali le Corti europee hanno esteso gli effetti di protezione del contratto a terzi, consistente nell’esigenza di fornire alla vittima una tutela (contrattuale) maggiormente vantaggiosa di quella delittuale, al fine sia di espandere l’area dei danni risarcibili tutelando interessi non protetti ai sensi della responsabilità extracontrattuale, sia di applicare un regime di imputazione della responsabilità più favorevole (sotto i profili dell’onere della prova e del suo oggetto) rispetto alla disciplina della responsabilità delittuale per colpa. In Francia, la stipulation pour autrui tacite ha consentito di estendere al terzo (spesso, una victime par ricochet) il regime di responsabilità oggettiva contrattuale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione di sécurité “di risultato”. In Germania la dottrina degli obblighi di protezione e il pur controverso itinerario del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte hanno permesso sia di rimediare alle incongruenze del BGB in tema di responsabilità degli ausiliari (anche indipendenti) “nell’adempimento” e “nell’attività” (§§ 278 e 831 BGB), sia di invertire l’onere della prova a vantaggio del creditore e/o del terzo vittime del danno (§ 280, comma 1, BGB), sia di proteggere rapporti che altrimenti sarebbero risultati sforniti di una tutela extracontrattuale (ad es., danni meramente economici, danni da culpa in contrahendo e da contratti nulli, danni da inesatte informazioni, ecc.), sulla base della convinzione che debba essere proprio il contratto – e non la responsabilità delittuale – il tipico strumento di protezione degli interessi patrimoniali. La scienza giuridica francese, tendenzialmente fedele al principio de l’effet relatif des contrats, dopo aver drasticamente ridimensionato la stipulation pour autrui tacite, si caratterizza per un collegamento sistematico con le regole della responsabilità delittuale e sembra propendere, nei riguardi dei terzi, pur tra le critiche della dottrina e le proposte di riforma, per una forma di responsabilità delittuale da inadempimento anche nel settore dei groupes de contrats. Tuttavia, più che a una rigida partizione ispirata alle fonti dell’obbligazione, nel ricostruire gli itinerari della responsabilità civile sulla base di una regola di equivalenza e/o di fungibilità tra le soluzioni contrattuale o delittuale sembra opportuno ispirarsi, pragmaticamente e in concreto, ai diversi modelli d’imputazione, sulla base di un “diritto comune” che, soprattutto in taluni ambiti, dalla colpa conduce alla responsabilità oggettiva e all’assicurazione obbligatoria. Se si esamina il diritto delle obbligazioni sotto questo profilo, anziché sotto l’aspetto, tradizionale, delle fonti, la summa divisio è non più tra le responsabilità delittuale e contrattuale, bensì tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza della persistenza di regimi intermedi che coinvolgono, parallelamente, sia il torto sia il contratto.

RAPPORTO OBBLIGATORIO, CONTRATTO E PROTEZIONE DEL TERZO / Feola, Maria. - (2020), pp. 193-230.

RAPPORTO OBBLIGATORIO, CONTRATTO E PROTEZIONE DEL TERZO

FEOLA, MARIA
2020

Abstract

L'indagine si sofferma sul problema degli effetti di protezione del contratto nei riguardi di terzi, anche alla luce della Schuldrechtsreform del 2002. Dal confronto tra i principali diritti continentali emerge la funzione rimediale degli istituti con i quali le Corti europee hanno esteso gli effetti di protezione del contratto a terzi, consistente nell’esigenza di fornire alla vittima una tutela (contrattuale) maggiormente vantaggiosa di quella delittuale, al fine sia di espandere l’area dei danni risarcibili tutelando interessi non protetti ai sensi della responsabilità extracontrattuale, sia di applicare un regime di imputazione della responsabilità più favorevole (sotto i profili dell’onere della prova e del suo oggetto) rispetto alla disciplina della responsabilità delittuale per colpa. In Francia, la stipulation pour autrui tacite ha consentito di estendere al terzo (spesso, una victime par ricochet) il regime di responsabilità oggettiva contrattuale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione di sécurité “di risultato”. In Germania la dottrina degli obblighi di protezione e il pur controverso itinerario del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte hanno permesso sia di rimediare alle incongruenze del BGB in tema di responsabilità degli ausiliari (anche indipendenti) “nell’adempimento” e “nell’attività” (§§ 278 e 831 BGB), sia di invertire l’onere della prova a vantaggio del creditore e/o del terzo vittime del danno (§ 280, comma 1, BGB), sia di proteggere rapporti che altrimenti sarebbero risultati sforniti di una tutela extracontrattuale (ad es., danni meramente economici, danni da culpa in contrahendo e da contratti nulli, danni da inesatte informazioni, ecc.), sulla base della convinzione che debba essere proprio il contratto – e non la responsabilità delittuale – il tipico strumento di protezione degli interessi patrimoniali. La scienza giuridica francese, tendenzialmente fedele al principio de l’effet relatif des contrats, dopo aver drasticamente ridimensionato la stipulation pour autrui tacite, si caratterizza per un collegamento sistematico con le regole della responsabilità delittuale e sembra propendere, nei riguardi dei terzi, pur tra le critiche della dottrina e le proposte di riforma, per una forma di responsabilità delittuale da inadempimento anche nel settore dei groupes de contrats. Tuttavia, più che a una rigida partizione ispirata alle fonti dell’obbligazione, nel ricostruire gli itinerari della responsabilità civile sulla base di una regola di equivalenza e/o di fungibilità tra le soluzioni contrattuale o delittuale sembra opportuno ispirarsi, pragmaticamente e in concreto, ai diversi modelli d’imputazione, sulla base di un “diritto comune” che, soprattutto in taluni ambiti, dalla colpa conduce alla responsabilità oggettiva e all’assicurazione obbligatoria. Se si esamina il diritto delle obbligazioni sotto questo profilo, anziché sotto l’aspetto, tradizionale, delle fonti, la summa divisio è non più tra le responsabilità delittuale e contrattuale, bensì tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza della persistenza di regimi intermedi che coinvolgono, parallelamente, sia il torto sia il contratto.
2020
978-88-495-4303-2
RAPPORTO OBBLIGATORIO, CONTRATTO E PROTEZIONE DEL TERZO / Feola, Maria. - (2020), pp. 193-230.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/819942
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