Il divieto temporaneo di contrattare con la p. a. si sostanzia in una manifestazione peculiare dell’esigenza di neutralizzazione dell’indagato/imputato rispetto all’eventualità, concreta ed attuale, che egli commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Il meccanismo è basato sul giudizio prognostico di pericolosità, che, tral’altro, è tipico delle misure di sicurezza. L’osservazione riporta al centro dell’analisi taluni profili problematici, che, da sempre, caratterizzano la strutturazione dell’art. 274 lett. c) c.p.p., primo, fra tutti, l’implicito riconoscimento della responsabilità del soggetto in relazione al fatto/oggetto dell’accertamento. Da qui lo sbilanciamento dell’operazione di contemperamento tra inviolabilità della libertà personale e sicurezza sociale, in cui a prevalere è quest’ultima componente. Ora, non si vuole mettere in discussione che le istanze di difesa sociale e il bisogno di sicurezza della collettività siano confacenti alla stessa organizzazione interna dello stato; ma il punctum dolens sta nell’individuazione delle forme di prevenzione compatibili con il tessuto assiologico della Costituzione . E, in termini di tenuta delle garanzie, non è sufficiente ad attenuare gli effetti della ‘squilibrata’ operazione di bilanciamento, la pretestuosa affermazione di una natura accessoria dell’esigenza specialpreventiva, in virtù della configurazione congiunta ad altra esigenza cautelare . Anzi, è proprio la tesi dell’accessorietà a costituire l’escamotage per la legittima emanazione di una misura cautelare personale a tutela della collettività: essa trasforma la vicenda processuale in occasione di strumentalizzazioni e di abusi autorizzati.
Il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione nel sistema cautelare / Iasevoli, Clelia. - (2019), pp. 1-21.
Il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione nel sistema cautelare
Iasevoli Clelia
2019
Abstract
Il divieto temporaneo di contrattare con la p. a. si sostanzia in una manifestazione peculiare dell’esigenza di neutralizzazione dell’indagato/imputato rispetto all’eventualità, concreta ed attuale, che egli commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Il meccanismo è basato sul giudizio prognostico di pericolosità, che, tral’altro, è tipico delle misure di sicurezza. L’osservazione riporta al centro dell’analisi taluni profili problematici, che, da sempre, caratterizzano la strutturazione dell’art. 274 lett. c) c.p.p., primo, fra tutti, l’implicito riconoscimento della responsabilità del soggetto in relazione al fatto/oggetto dell’accertamento. Da qui lo sbilanciamento dell’operazione di contemperamento tra inviolabilità della libertà personale e sicurezza sociale, in cui a prevalere è quest’ultima componente. Ora, non si vuole mettere in discussione che le istanze di difesa sociale e il bisogno di sicurezza della collettività siano confacenti alla stessa organizzazione interna dello stato; ma il punctum dolens sta nell’individuazione delle forme di prevenzione compatibili con il tessuto assiologico della Costituzione . E, in termini di tenuta delle garanzie, non è sufficiente ad attenuare gli effetti della ‘squilibrata’ operazione di bilanciamento, la pretestuosa affermazione di una natura accessoria dell’esigenza specialpreventiva, in virtù della configurazione congiunta ad altra esigenza cautelare . Anzi, è proprio la tesi dell’accessorietà a costituire l’escamotage per la legittima emanazione di una misura cautelare personale a tutela della collettività: essa trasforma la vicenda processuale in occasione di strumentalizzazioni e di abusi autorizzati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


