Nel testo dell’art. 116, III comma, Cost., dopo la riforma costituzionale del 2001, è possibile distinguere, quanto alla procedura che consente alle Regioni, di ottenere “ ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” quattro fasi procedimentali (iniziativa, riservata alla regione interessata; consultazione degli enti locali; stipula dell’intesa fra lo Stato e la regione; approvazione della legge del Parlamento sulla differenziazione), nessuna di esse, però, disciplinata in modo completo. La scarna formulazione cela probabilmente l’intenzione tutta politica di attrarre alla regione (ordinaria, ma ad autonomia differenziata) che intraprenda questa strada un ulteriore complesso di materie, rispetto a quelle spettanti ai sensi dell’art.117, finanziate con risorse aggiuntive, obiettivo strumentale a lasciare nel territorio della regione medesima il “residuo fiscale” in termini di risorse esistenti, tra quanto prodotto in loco e quanto andrebbe trasferito al centro, per essere redistribuito in funzione perequativa
L’art. 116 , III comma: problemi e prospettive / Abbondante, Fulvia. - (2019).
L’art. 116 , III comma: problemi e prospettive
Fulvia Abbondante
2019
Abstract
Nel testo dell’art. 116, III comma, Cost., dopo la riforma costituzionale del 2001, è possibile distinguere, quanto alla procedura che consente alle Regioni, di ottenere “ ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” quattro fasi procedimentali (iniziativa, riservata alla regione interessata; consultazione degli enti locali; stipula dell’intesa fra lo Stato e la regione; approvazione della legge del Parlamento sulla differenziazione), nessuna di esse, però, disciplinata in modo completo. La scarna formulazione cela probabilmente l’intenzione tutta politica di attrarre alla regione (ordinaria, ma ad autonomia differenziata) che intraprenda questa strada un ulteriore complesso di materie, rispetto a quelle spettanti ai sensi dell’art.117, finanziate con risorse aggiuntive, obiettivo strumentale a lasciare nel territorio della regione medesima il “residuo fiscale” in termini di risorse esistenti, tra quanto prodotto in loco e quanto andrebbe trasferito al centro, per essere redistribuito in funzione perequativaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


