La complessa disciplina concernente l’acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche può essere compiutamente percepita solo ove si ponga mente ai rilevanti mutamenti, indotti da fonti di matrice comunitaria, che hanno riguardato gli intermediari bancari (la natura dei quali è ormai del tutto svincolata da vetusti schemi pubblicistici). Come è noto, l’acquisizione di partecipazioni rilevanti (e quindi, a fortiori, di controllo) nelle imprese del settore finanziario è soggetta a regimi speciali. Nelle società di diritto bancario, in considerazione della peculiarità dell’attività svolta, la disciplina del trasferimento di partecipazioni rilevanti è sottoposta a pubblici controlli per il rispetto della “sana e prudente gestione” dei soggetti vigilati. Pertanto, colui che intende acquisire il controllo o comunque partecipazioni al capitale di banche, in misura superiore a determinate percentuali, deve adempiere puntuali obblighi informativi e ottenere le necessarie autorizzazioni. Nel caso di banche non quotate l’acquisizione può essere realizzata mediante trattative private fra due o più soggetti. Il provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia deve intervenire prima del perfezionamento dell’operazione. Diversamente, quando l’acquisizione della partecipazione di controllo riguarda società bancarie quotate, alle disposizioni legislative e regolamentari, previste dal Testo unico bancario e dalle Istruzioni di vigilanza, si affiancano le regole generali in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio previste dal Testo unico della finanza. L’istituto delle offerte pubbliche di acquisto riveste nel settore bancario una funzione peculiare e in parte diversa da quella assunta per le altre società di diritto comune. Sicchè, mentre di norma la disciplina dell’Opa è preordinata alla tutela del mercato e delle minoranze, quella inerente alle banche, pur nel rispetto della disciplina del T.u.f., è “influenzata” dal rispetto dei limiti alle partecipazioni posti, come si è detto poc’anzi, dal legislatore (art. 19 del T.u.b.) e dalla Banca d’Italia per la tutela della stabilità. Vi è poi un ulteriore, eventuale effetto da ricollegare al trasferimento del controllo e che si ritiene opportuno prendere in considerazione nel presente lavoro. Le Opa possono infatti dar luogo ad operazioni di concentrazione e, in tal caso, necessitano anch’esse di un’autorizzazione che ne valuti l’impatto dal punto di vista della tutela del mercato e della concorrenza (art. 16 della legge n. 287/1990), valutazione che nel caso delle banche veniva condotta dalla Banca d'Italia anche in relazione ai poteri di Autorità di tutela della concorrenza nei mercati bancari ad essa attribuiti dalla legge n. 287/1990. Pertanto, l’organo di vigilanza doveva in primis verificare che l’operazione non contrastasse con il criterio della “sana e prudente gestione”, ex art. 19 T.u.b., per poi prendere in esame gli effetti concorrenziali. Nel caso delle Opa bancarie, dunque, “la concorrenza di competenze e di funzioni ispirate a filosofie profondamente diverse” , pone dal punto di vista applicativo alcuni seri problemi. Da qui l’esigenza, o se vogliamo l’opportunità, per l’interprete di verificare: in primo luogo, se sia possibile trovare un punto di equilibrio tra i diversi obiettivi perseguiti dalle autorità di vigilanza, per tentare di ricondurre la tensione spesso esistente tra gli stessi a coerenza e coordinamento; in secondo luogo, in che misura la disciplina << speciale >> dettata per le società bancarie, soprattutto quotate, alteri la configurazione dell’istituto delle offerte pubbliche di acquisto data dal diritto comune, al fine di mitigarne i possibili effetti dannosi.

Acquisizione di partecipazioni e disciplina delle offerte pubbliche di acquisto di società bancarie quotate / Scipione, Luigi. - (2007).

Acquisizione di partecipazioni e disciplina delle offerte pubbliche di acquisto di società bancarie quotate

Scipione luigi
2007

Abstract

La complessa disciplina concernente l’acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche può essere compiutamente percepita solo ove si ponga mente ai rilevanti mutamenti, indotti da fonti di matrice comunitaria, che hanno riguardato gli intermediari bancari (la natura dei quali è ormai del tutto svincolata da vetusti schemi pubblicistici). Come è noto, l’acquisizione di partecipazioni rilevanti (e quindi, a fortiori, di controllo) nelle imprese del settore finanziario è soggetta a regimi speciali. Nelle società di diritto bancario, in considerazione della peculiarità dell’attività svolta, la disciplina del trasferimento di partecipazioni rilevanti è sottoposta a pubblici controlli per il rispetto della “sana e prudente gestione” dei soggetti vigilati. Pertanto, colui che intende acquisire il controllo o comunque partecipazioni al capitale di banche, in misura superiore a determinate percentuali, deve adempiere puntuali obblighi informativi e ottenere le necessarie autorizzazioni. Nel caso di banche non quotate l’acquisizione può essere realizzata mediante trattative private fra due o più soggetti. Il provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia deve intervenire prima del perfezionamento dell’operazione. Diversamente, quando l’acquisizione della partecipazione di controllo riguarda società bancarie quotate, alle disposizioni legislative e regolamentari, previste dal Testo unico bancario e dalle Istruzioni di vigilanza, si affiancano le regole generali in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio previste dal Testo unico della finanza. L’istituto delle offerte pubbliche di acquisto riveste nel settore bancario una funzione peculiare e in parte diversa da quella assunta per le altre società di diritto comune. Sicchè, mentre di norma la disciplina dell’Opa è preordinata alla tutela del mercato e delle minoranze, quella inerente alle banche, pur nel rispetto della disciplina del T.u.f., è “influenzata” dal rispetto dei limiti alle partecipazioni posti, come si è detto poc’anzi, dal legislatore (art. 19 del T.u.b.) e dalla Banca d’Italia per la tutela della stabilità. Vi è poi un ulteriore, eventuale effetto da ricollegare al trasferimento del controllo e che si ritiene opportuno prendere in considerazione nel presente lavoro. Le Opa possono infatti dar luogo ad operazioni di concentrazione e, in tal caso, necessitano anch’esse di un’autorizzazione che ne valuti l’impatto dal punto di vista della tutela del mercato e della concorrenza (art. 16 della legge n. 287/1990), valutazione che nel caso delle banche veniva condotta dalla Banca d'Italia anche in relazione ai poteri di Autorità di tutela della concorrenza nei mercati bancari ad essa attribuiti dalla legge n. 287/1990. Pertanto, l’organo di vigilanza doveva in primis verificare che l’operazione non contrastasse con il criterio della “sana e prudente gestione”, ex art. 19 T.u.b., per poi prendere in esame gli effetti concorrenziali. Nel caso delle Opa bancarie, dunque, “la concorrenza di competenze e di funzioni ispirate a filosofie profondamente diverse” , pone dal punto di vista applicativo alcuni seri problemi. Da qui l’esigenza, o se vogliamo l’opportunità, per l’interprete di verificare: in primo luogo, se sia possibile trovare un punto di equilibrio tra i diversi obiettivi perseguiti dalle autorità di vigilanza, per tentare di ricondurre la tensione spesso esistente tra gli stessi a coerenza e coordinamento; in secondo luogo, in che misura la disciplina << speciale >> dettata per le società bancarie, soprattutto quotate, alteri la configurazione dell’istituto delle offerte pubbliche di acquisto data dal diritto comune, al fine di mitigarne i possibili effetti dannosi.
2007
Acquisizione di partecipazioni e disciplina delle offerte pubbliche di acquisto di società bancarie quotate / Scipione, Luigi. - (2007).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/751521
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