Com’è noto, tra le funzioni essenziali dell’Ordinamento v’è la composizione dei conflitti. Le controversie tra privati sono risolte, normalmente, dal giudice mediante sentenze ma lo stesso Ordinamento ammette che siano le parti a definire l’assetto dei propri interessi, purché, ovviamente, si tratti di diritti disponibili (art. 1966 c.c.). È celebre, d’altronde, quella teoria, che – nella prospettiva di attenuare la differenza tra sentenza e transazione – sottolineava l’identica funzione assolta dai due strumenti, così apparentemente diversi e distanti, di superamento dei conflitti. Non va sottaciuto, in ogni caso, che l’Ordinamento sta progressivamente spingendosi verso il riconoscimento di un sistema complesso di risoluzione delle controversie, di cui sono parti integranti, ovviamente, le sentenze ed i poteri propulsivi alla conciliazione, da un lato, ed il contratto con i relativi strumenti di ausilio (quali, ad esempio, gli Organismi di conciliazione di varia natura), dall’altro. Si fa riferimento, tra gli altri, gli artt. 185, 185–bis e 669–bis c.p.c.; si allude, ancora, alla disciplina della mediazione, di recente introduzione, e all’arbitrato irrituale di cui all’art. 808–ter c.p.c. Lo stesso accordo, senza dubbio, ha assunto un ruolo centrale e, talvolta, preponderante nella composizione dei conflitti, tant’è che il Legislatore lo considera il migliore strumento di definizione delle liti in numerosi settori della vita sociale ed economica. Se è vero che tale preferenza deriva, in primo luogo, da ragioni economiche e deflattive dell’elevato numero di procedimenti contenziosi, concausa della crisi degli investimenti e, più in generale dell’economia, va comunque osservato che il sistema, indiscutibilmente trasformato dalle numerose disposizioni in tema di conciliazione, deve (e pare anche, via via,) riconoscere un più ampio e, per così dire, “pieno” diritto alla definizione contrattuale delle controversie, con l’ovvia eccezione dei diritti e delle situazioni indisponibili, in tal modo contribuendo a riconoscere un particolare profilo di tutela della persona. In altre parole, la composizione bonaria, senza l’intervento diretto dello Stato, manifesta – come anticipato – un importante momento di libertà dell’individuo – centro indiscusso dell’Ordinamento giuridico – che può decidere lo strumento di tutela dei propri diritti, più adeguato alle proprie esigenze. L’identità di funzione, dunque, oltre a rendere opportuna una trattazione unitaria della materia, impone l’analisi della disciplina generale dettata dal codice civile, in tema di composizione dei conflitti, per verificare, di volta in volta, se e in quale misura, le regole e i principi in essa previsti possano essere estesi, agli altri strumenti di definizione dei conflitti, quantomeno convenzionali. Di certo, le norme mantengono una posizione centrale e non residuale, laddove non sia diversamente disposto dal legislatore e nella parte in cui non siano obiettivamente incompatibili: a ben vedere, dall’esame delle norme speciali può inferirsi che l’attenzione del Legislatore si è concentrata, per lo più, sull’imposizione del tentativo di conciliazione e su profili fiscali, più che sulla regolamentazione dei diritti e degli obblighi di matrice strettamente civilistica.

La composizione delle liti mediante l'attività dei difensori. La transazione / DI MARTINO, Gaetano. - (2016), pp. 293-327.

La composizione delle liti mediante l'attività dei difensori. La transazione

Gaetano Di Martino
2016

Abstract

Com’è noto, tra le funzioni essenziali dell’Ordinamento v’è la composizione dei conflitti. Le controversie tra privati sono risolte, normalmente, dal giudice mediante sentenze ma lo stesso Ordinamento ammette che siano le parti a definire l’assetto dei propri interessi, purché, ovviamente, si tratti di diritti disponibili (art. 1966 c.c.). È celebre, d’altronde, quella teoria, che – nella prospettiva di attenuare la differenza tra sentenza e transazione – sottolineava l’identica funzione assolta dai due strumenti, così apparentemente diversi e distanti, di superamento dei conflitti. Non va sottaciuto, in ogni caso, che l’Ordinamento sta progressivamente spingendosi verso il riconoscimento di un sistema complesso di risoluzione delle controversie, di cui sono parti integranti, ovviamente, le sentenze ed i poteri propulsivi alla conciliazione, da un lato, ed il contratto con i relativi strumenti di ausilio (quali, ad esempio, gli Organismi di conciliazione di varia natura), dall’altro. Si fa riferimento, tra gli altri, gli artt. 185, 185–bis e 669–bis c.p.c.; si allude, ancora, alla disciplina della mediazione, di recente introduzione, e all’arbitrato irrituale di cui all’art. 808–ter c.p.c. Lo stesso accordo, senza dubbio, ha assunto un ruolo centrale e, talvolta, preponderante nella composizione dei conflitti, tant’è che il Legislatore lo considera il migliore strumento di definizione delle liti in numerosi settori della vita sociale ed economica. Se è vero che tale preferenza deriva, in primo luogo, da ragioni economiche e deflattive dell’elevato numero di procedimenti contenziosi, concausa della crisi degli investimenti e, più in generale dell’economia, va comunque osservato che il sistema, indiscutibilmente trasformato dalle numerose disposizioni in tema di conciliazione, deve (e pare anche, via via,) riconoscere un più ampio e, per così dire, “pieno” diritto alla definizione contrattuale delle controversie, con l’ovvia eccezione dei diritti e delle situazioni indisponibili, in tal modo contribuendo a riconoscere un particolare profilo di tutela della persona. In altre parole, la composizione bonaria, senza l’intervento diretto dello Stato, manifesta – come anticipato – un importante momento di libertà dell’individuo – centro indiscusso dell’Ordinamento giuridico – che può decidere lo strumento di tutela dei propri diritti, più adeguato alle proprie esigenze. L’identità di funzione, dunque, oltre a rendere opportuna una trattazione unitaria della materia, impone l’analisi della disciplina generale dettata dal codice civile, in tema di composizione dei conflitti, per verificare, di volta in volta, se e in quale misura, le regole e i principi in essa previsti possano essere estesi, agli altri strumenti di definizione dei conflitti, quantomeno convenzionali. Di certo, le norme mantengono una posizione centrale e non residuale, laddove non sia diversamente disposto dal legislatore e nella parte in cui non siano obiettivamente incompatibili: a ben vedere, dall’esame delle norme speciali può inferirsi che l’attenzione del Legislatore si è concentrata, per lo più, sull’imposizione del tentativo di conciliazione e su profili fiscali, più che sulla regolamentazione dei diritti e degli obblighi di matrice strettamente civilistica.
2016
9788854895270
La composizione delle liti mediante l'attività dei difensori. La transazione / DI MARTINO, Gaetano. - (2016), pp. 293-327.
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