Un’indagine sulla dottrina degli obblighi di protezione e sugli effetti del contratto rispetto a terzi nei principali diritti continentali. Dal raffronto tra i diversi ordinamenti emerge che le Corti, in alcuni Paesi, hanno esteso gli effetti di protezione del contratto nei riguardi di determinati “terzi” al fine di fornire alla vittima una tutela (contrattuale) maggiormente vantaggiosa di quella delittuale. Da un lato si è estesa l’area dei danni risarcibili, tutelando interessi non protetti ai sensi della responsabilità extracontrattuale. Dall'altro, si è applicato un regime di imputazione della responsabilità più favorevole (sotto i profili dell’onere della prova e del suo oggetto) rispetto alla disciplina della responsabilità delittuale per colpa. In Francia, la stipulation pour autrui tacite ha consentito di estendere al terzo il regime di responsabilità oggettiva contrattuale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione di sécurité “di risultato”. Ma la scienza giuridica d'oltralpe, tendenzialmente fedele al principio de l’effet relatif des contrats, ha drasticamente ridimensionato la stipulation pour autrui tacite e si caratterizza, oggi, per un collegamento sistematico con le regole della responsabilità extracontrattuale, propendendo, nei riguardi dei terzi, per una forma di responsabilità “delittuale da inadempimento” anche nel settore dei groupes de contrats. In Germania la dottrina degli obblighi di protezione e l’itinerario del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte hanno permesso sia di rimediare alle incongruenze del BGB in tema di responsabilità degli ausiliari (anche indipendenti) “nell’adempimento” e “nell’attività” (§§ 278 e 831 BGB), sia di invertire l’onere della prova a vantaggio del creditore e/o del terzo vittime del danno (§ 280, comma 1, BGB), sia di proteggere rapporti che altrimenti sarebbero risultati sforniti di una tutela extracontrattuale (ad es., danni meramente economici, danni da culpa in contrahendo e da contratti nulli, danni da inesatte informazioni, ecc.), sulla base della convinzione che debba essere proprio il contratto – e non la responsabilità delittuale – il tipico strumento di protezione degli interessi patrimoniali. Tuttavia, se si esamina il diritto delle obbligazioni sotto il profilo dei criteri di imputazione della responsabilità, anziché sotto l’aspetto, tradizionale, delle fonti, la summa divisio è non più tra le responsabilità delittuale e contrattuale, bensì tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza della persistenza di regimi intermedi che coinvolgono, parallelamente, sia il torto sia il contratto.

Obblighi di protezione ed effetti del contratto rispetto a terzi / Feola, Maria; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - IV:(2017), pp. 2003-2067.

Obblighi di protezione ed effetti del contratto rispetto a terzi

FEOLA, MARIA;PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2017

Abstract

Un’indagine sulla dottrina degli obblighi di protezione e sugli effetti del contratto rispetto a terzi nei principali diritti continentali. Dal raffronto tra i diversi ordinamenti emerge che le Corti, in alcuni Paesi, hanno esteso gli effetti di protezione del contratto nei riguardi di determinati “terzi” al fine di fornire alla vittima una tutela (contrattuale) maggiormente vantaggiosa di quella delittuale. Da un lato si è estesa l’area dei danni risarcibili, tutelando interessi non protetti ai sensi della responsabilità extracontrattuale. Dall'altro, si è applicato un regime di imputazione della responsabilità più favorevole (sotto i profili dell’onere della prova e del suo oggetto) rispetto alla disciplina della responsabilità delittuale per colpa. In Francia, la stipulation pour autrui tacite ha consentito di estendere al terzo il regime di responsabilità oggettiva contrattuale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione di sécurité “di risultato”. Ma la scienza giuridica d'oltralpe, tendenzialmente fedele al principio de l’effet relatif des contrats, ha drasticamente ridimensionato la stipulation pour autrui tacite e si caratterizza, oggi, per un collegamento sistematico con le regole della responsabilità extracontrattuale, propendendo, nei riguardi dei terzi, per una forma di responsabilità “delittuale da inadempimento” anche nel settore dei groupes de contrats. In Germania la dottrina degli obblighi di protezione e l’itinerario del Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte hanno permesso sia di rimediare alle incongruenze del BGB in tema di responsabilità degli ausiliari (anche indipendenti) “nell’adempimento” e “nell’attività” (§§ 278 e 831 BGB), sia di invertire l’onere della prova a vantaggio del creditore e/o del terzo vittime del danno (§ 280, comma 1, BGB), sia di proteggere rapporti che altrimenti sarebbero risultati sforniti di una tutela extracontrattuale (ad es., danni meramente economici, danni da culpa in contrahendo e da contratti nulli, danni da inesatte informazioni, ecc.), sulla base della convinzione che debba essere proprio il contratto – e non la responsabilità delittuale – il tipico strumento di protezione degli interessi patrimoniali. Tuttavia, se si esamina il diritto delle obbligazioni sotto il profilo dei criteri di imputazione della responsabilità, anziché sotto l’aspetto, tradizionale, delle fonti, la summa divisio è non più tra le responsabilità delittuale e contrattuale, bensì tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza della persistenza di regimi intermedi che coinvolgono, parallelamente, sia il torto sia il contratto.
2017
978-88-6822-590-2
Obblighi di protezione ed effetti del contratto rispetto a terzi / Feola, Maria; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - IV:(2017), pp. 2003-2067.
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