Com’è noto, l’amministrazione di sostegno è stata introdotta, in Italia, da una legge del 2004 , che ha inserito, nel codice civile, gli artt. 404-413 e ne ha modificato alcune norme in tema di interdizione e inabilitazione. L’art. 1 della l. 6/2004, con norma non inserita nel codice civile, manifesta espressamente la propria finalità «di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». con la normativa in esame, vi è stato un «passaggio dallo status della persona inabile al regime degli atti da essa compiuti»; e, ancora, che va distinta l’incapacità generale (ma non più assoluta), tipica dell’interdizione, dalla capacità relativa ovvero generale, sia pure con specifiche limitazioni, che contraddistingue invece l’amministrazione di sostegno. E’ proprio questo tratto fortemente caratteristico a porre l’a.d.s. in costante relazione con tutti i settori dell’ordinamento: tradizionalmente, all’interdetto era ed è precluso il compimento di tutti o di quasi tutti gli atti demandati al tutore. Il beneficiario di a.d.s. rimane capace per tutti gli atti non vietati dal giudice e, talvolta, l’amministratore sembrerebbe assumere il ruolo del (mero) nuncius: dunque, non restando il beneficiario escluso dall’attività giuridica, la disciplina dell’a.d.s. va coordinata con le norme dettate in tema di contratti, di impresa anche familiare, di società, di successioni e di donazioni. Si pensi, poi, ad ambiti particolarmente delicati, talvolta di recente emersione, quali le scelte in materia di trattamenti sanitari ed i diritti personalissimi. Proprio in ragione del continuo mutamento della società e dell’ordinamento, amministratore, beneficiario, giudice tutelare ed interpreti si trovano a ricercare soluzioni a questioni sollevata da un quadro normativo assai complesso. Le nuove norme, non solo quelle in tema di a.d.s., impongono inoltre di verificare se sia superata, o meno, l’impostazione del codice civile e, più in generale dell’ordinamento, che consentiva solo in casi assolutamente eccezionali il compimento di atti personalissimi al rappresentante legale. Può sembrare ovvio che gli atti personalissimi siano di competenza esclusiva del titolare del diritto: tuttavia, numerose sentenze sembrano porre fortemente in discussione tale principio.

L'amministrazione di sostegno. Inquadramento, disciplina ed effetti / DI MARTINO, Gaetano. - unico:(2018), pp. 129-187.

L'amministrazione di sostegno. Inquadramento, disciplina ed effetti

Gaetano Di Martino
2018

Abstract

Com’è noto, l’amministrazione di sostegno è stata introdotta, in Italia, da una legge del 2004 , che ha inserito, nel codice civile, gli artt. 404-413 e ne ha modificato alcune norme in tema di interdizione e inabilitazione. L’art. 1 della l. 6/2004, con norma non inserita nel codice civile, manifesta espressamente la propria finalità «di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». con la normativa in esame, vi è stato un «passaggio dallo status della persona inabile al regime degli atti da essa compiuti»; e, ancora, che va distinta l’incapacità generale (ma non più assoluta), tipica dell’interdizione, dalla capacità relativa ovvero generale, sia pure con specifiche limitazioni, che contraddistingue invece l’amministrazione di sostegno. E’ proprio questo tratto fortemente caratteristico a porre l’a.d.s. in costante relazione con tutti i settori dell’ordinamento: tradizionalmente, all’interdetto era ed è precluso il compimento di tutti o di quasi tutti gli atti demandati al tutore. Il beneficiario di a.d.s. rimane capace per tutti gli atti non vietati dal giudice e, talvolta, l’amministratore sembrerebbe assumere il ruolo del (mero) nuncius: dunque, non restando il beneficiario escluso dall’attività giuridica, la disciplina dell’a.d.s. va coordinata con le norme dettate in tema di contratti, di impresa anche familiare, di società, di successioni e di donazioni. Si pensi, poi, ad ambiti particolarmente delicati, talvolta di recente emersione, quali le scelte in materia di trattamenti sanitari ed i diritti personalissimi. Proprio in ragione del continuo mutamento della società e dell’ordinamento, amministratore, beneficiario, giudice tutelare ed interpreti si trovano a ricercare soluzioni a questioni sollevata da un quadro normativo assai complesso. Le nuove norme, non solo quelle in tema di a.d.s., impongono inoltre di verificare se sia superata, o meno, l’impostazione del codice civile e, più in generale dell’ordinamento, che consentiva solo in casi assolutamente eccezionali il compimento di atti personalissimi al rappresentante legale. Può sembrare ovvio che gli atti personalissimi siano di competenza esclusiva del titolare del diritto: tuttavia, numerose sentenze sembrano porre fortemente in discussione tale principio.
2018
9788849535457
L'amministrazione di sostegno. Inquadramento, disciplina ed effetti / DI MARTINO, Gaetano. - unico:(2018), pp. 129-187.
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